Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/86: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) · 15 pagine
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Due organizzazioni auspicano che venga fissato un termine concreto per l’esame e l’aggiornamento periodici.
6.2 Art. 2 Pubblicazione
Otto partecipanti alla consultazione (2 Cantoni e 6 organizzazioni) sono favorevoli alla modifica dell’articolo 2, che creerebbe trasparenza e garantirebbe facile accesso all’ISOS. Di conseguenza, l’accesso alle informazioni e la loro comprensibilità verrebbero semplificati per i Cantoni, comprese le istanze decisionali negli organi di milizia.
Un Cantone chiede che vi sia la possibilità di accedere ai geodati dell’ISOS sotto forma di dati vettoriali scaricabili, analogamente a quanto avviene nel caso dell’OIFP e dell’OIVS.
6.3 Art. 3 Modifica di lieve entità
Quattro organizzazioni accolgono favorevolmente il fatto che le modifiche di lieve entità alle descrizioni degli oggetti vengano ora trattate allo stesso livello nei tre inventari ISOS, IFP e IVS. Viene anche apprezzata la precisazione pragmatica del significato di «lieve entità».
Un’associazione mantello rifiuta l’articolo con la motivazione che la disposizione sarebbe problematica perché le modifiche di lieve entità hanno un effetto giuridicamente vincolante prodotto dal solo DFI senza aver preventivamente consultato i proprietari fondiari interessati. La modifica dell’articolo 3 aggirerebbe quindi la concezione svizzera di democrazia e concederebbe alle autorità un margine di discrezionalità eccessivo.
Due organizzazioni chiedono di adeguare l’articolo affinché i Comuni interessati siano coinvolti direttamente in caso di modifiche di lieve entità.
6.4 Art. 4 Collaborazione
12 pareri (4 Cantoni e 8 organizzazioni) sono esplicitamente a favore del fatto che con il nuovo articolo 4 i Cantoni e i loro servizi specializzati vengano coinvolti tempestivamente nell’esame e nell’aggiornamento dell’ISOS nonché in caso di modifiche di lieve entità, in conformità con la sovranità cantonale in materia culturale espressa all’articolo 78 Cost. È accolto favorevolmente anche il capoverso 2, che autorizza i Cantoni a coinvolgere altre cerchie.
Art. 4 cpv. 1
Pur essendo conforme all’articolo 4 capoverso 1 OIFP, la formulazione dell’articolo 4 capoverso 1 ha suscitato numerose reazioni. Nove partecipanti alla consultazione (7 Cantoni e 2 organizzazioni) chiedono la modifica del capoverso poiché ritengono che i destinatari diretti della consultazione e i responsabili della collaborazione siano le autorità cantonali e che il coinvolgimento dei servizi specializzati cantonali dovrebbe avvenire indirettamente tramite le autorità. Una riformulazione della disposizione rispecchierebbe maggiormente la sovranità organizzativa cantonale.
Due organizzazioni chiedono di adeguare l’articolo affinché siano coinvolti direttamente anche i Comuni interessati dall’esame e dall’aggiornamento dell’ISOS.