Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/87: Abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali · 13 pagine

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anche le poche voci di tariffa dei capitoli 35 e 38 che corrispondono a prodotti agricoli (caseine, albumine, destrina, amido e derivati dell’amido, acidi grassi monocarbossilici industriali, oli acidi di raffinazione e alcoli grassi industriali) rientrerebbe nel campo d’applicazione della misura.

3.1.11 Riduzione dei vantaggi preferenziali concessi in ambito ALS e ai Paesi in sviluppo

L’USS rileva che l’abolizione dei dazi industriali ridurrebbe i vantaggi preferenziali concessi nel quadro degli accordi vigenti e/o a titolo unilaterale ai Paesi in sviluppo. Ciò potrebbe indurre questi Partner ad avanzare nuove richieste.

3.2 Semplificazione della struttura della tariffa doganale

Una larga maggioranza dei partecipanti alla consultazione condivide la proposta di semplificare la struttura della tariffa doganale, perché permetterebbe alle imprese di ridurre gli oneri amministrativi legati alla classificazione tariffale. Lo sgravio corrispondente sarebbe maggiore dei costi di adeguamento una tantum che le imprese dovrebbero sopportare. La misura sarebbe particolarmente favorevole alle PMI, perché queste ultime spesso non disporrebbero delle necessarie competenze in materia doganale e di conseguenza per loro la classificazione tariffale risulterebbe problematica. Soltanto USC e ASMA si oppongono alla semplificazione della struttura della parte di tariffa concernente i prodotti industriali, perché comporterebbe costi di adeguamento elevati.

Economiesuisse, Swiss Textiles e scienceindustries osservano che la semplificazione strutturale della tariffa doganale determinerebbe una perdita in termini di precisione statistica dei dati rilevati. Tuttavia gli effetti positivi della misura sarebbero preponderanti. FH nota che per il ramo orologiero la perdita di informazioni statistiche causata dalla misura sarebbe trascurabile. Diversi partecipanti alla consultazione (economiesuisse, GL, GLHK, HKBB, scienceindustries, SOHK, Spedlogswiss, ZHK) auspicano che la semplificazione strutturale della tariffa doganale non porti alla creazione di nuove chiavi statistiche. Inoltre si dovrebbe evitare che ulteriori prodotti vengano assoggettati ai controlli all’esportazione. VFAS è favorevole alla semplificazione strutturale della tariffa doganale; tuttavia l’attuazione di questa misura non dovrebbe in nessun modo interferire con quella dell’abolizione dei dazi industriali. Quest’ultima viene ritenuta prioritaria.

3.3 Data dell’entrata in vigore

Secondo Coop, economiesuisse, CI Commercio al dettaglio, scienceindustries e Swiss

è importante che il progetto entri in vigore il 1° gennaio 2022. Si potrebbero così ridurre i costi di adeguamento a carico delle imprese, grazie alle sinergie ottenibili coordinando le tempistiche con la revisione del Sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane. Ciò varrebbe anche per i mutamenti previsti nel quadro del Programma di trasformazione dell’AFD DaziT. Inoltre le imprese dovrebbero poter disporre del tempo necessario per adeguarsi alla semplificazione strutturale della tariffa doganale (periodo transitorio). VFAS vorrebbe che il progetto entrasse in vigore possibilmente già prima del 1° gennaio 2022.

3.4 Altri temi

FRC, Gastrosuisse e SKS sono dell’opinione che l’abolizione dei dazi industriali contribuirebbe soltanto in misura minima alla riduzione dei prezzi; si potrebbe invece ottenere un’efficacia molto maggiore applicando in modo sistematico l’iniziativa «per prezzi equi». Secondo Travail.Suisse altre misure – come ad es. la riforma dei controlli delle fusioni o una limitazione delle deroghe al principio «Cassis de Dijon» – sarebbero molto più idonee. NE segnala la necessità di rivedere il diritto in materia di cartelli. Anche GR, GLHK, Commercio