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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 8 pagine

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Art. 15e Distaccamento di osservatori del rimpatrio forzato

1La SEM commissiona organizzazioni che mettono a disposizione osservatori del rimpatrio forzato e distacca queste persone per sorvegliare gli interventi internazionali di rimpatrio.

2I compiti degli osservatori del rimpatrio forzato sono stabiliti dall’Agenzia.

3Le altre modalità del distaccamento degli osservatori del rimpatrio forzato commissionati sono rette dagli articoli 15g–15i della presente ordinanza nonché in accordi individuali della SEM con i terzi incaricati di svolgere questo compito, conformemente all’articolo 71abiscapoverso 2 LStr.

Art. 15ebisCoordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio

1La SEM coordina gli interventi internazionali di rimpatrio. Contestualmente a questo coordinamento la SEM informa l’AFD in merito al personale messo a disposizione conformemente agli articoli 15c–15e.

2L’AFD garantisce lo scambio d’informazioni con l’Agenzia conformemente all’articolo 3 capoverso 6 dell’ordinanza del 26 agosto 20095 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE).

Art. 15eterResponsabilità

1Lo Stato ospitante è responsabile dei danni provocati dal personale svizzero all’estero. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, si applica la legge del 14 marzo 19586 sulla responsabilità, qualora lo Stato ospitante esiga dalla Svizzera il risarcimento degli importi versati.

2Gli specialisti svizzeri che commettono un reato in occasione di un impiego all’estero sottostanno al diritto dello Stato ospitante. Se quest’ultimo rinuncia al perseguimento penale, si applica il Codice penale7.

Art. 15equaterImpiego di personale estero in Svizzera

1Durante l’impiego in Svizzera, gli specialisti in materia di rimpatrio, gli agenti di scorta di polizia e gli osservatori del rimpatrio forzato esteri sono subordinati alla SEM.

2La SEM concorda i mezzi e le modalità dell’impiego con l’Agenzia e con gli altri Stati Schengen.

3Il personale estero è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione del personale svizzero.

4Le competenze possono essere revocate in casi motivati.

5 RS 631.062

6 RS 170.32

7 RS 311.0