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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 8 pagine

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Art. 4 cpv. 2 e 3

2La partecipazione al pool di collaboratori è facoltativa. I presupposti per la formazione, il perfezionamento e l’uscita dal pool sono stabiliti dall’AFD.

3Le regole d’impiego valide per ogni collaboratore del pool sono stabilite dall’AFD in un ordine d’impiego. Per gli impieghi nel quadro dell’Agenzia, l’ordine d’impiego si fonda su quello dell’Agenzia.

Art. 9 cpv. 2bisTempo di lavoro, tempo d’impiego e giorni di libero

2bisIl personale ha diritto al massimo a due giorni di libero per preparare e disfare i bagagli, sia all’inizio che al termine dell’impiego.

Art. 11 cpv. 1

1Abrogato

Art. 13 cpv. 3

3L’impiego di veicoli a motore privati è consentito solo previa autorizzazione dell’AFD.

Art. 22 cpv. 2

2L’AFD concorda i mezzi e le modalità dell’impiego con l’Agenzia e gli altri Stati Schengen.

Art. 25 cpv. 2

2È applicabile l’ordinanza del 23 agosto 201715 sul trattamento dei dati nell’AFD; l’accesso ai sistemi d’informazione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero.

Art. 26 cpv. 2

2L’ordinanza del 28 novembre 201416 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia si applica per analogia all’importazione, all’esportazione e al transito di cani di servizio.

III

La presente ordinanza entra in vigore il xxx.

15 RS 631.061

16 RS 916.443.14.