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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 8 pagine

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5Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine.

6La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla legge del 14 marzo 19588 sulla responsabilità.

Titolo prima dell’articolo 15f

Sezione 1b: Monitoraggio dei rimpatri nazionali per via aerea

Art. 15f rubrica

Estensione del monitoraggio

(art. 71abiscpv. 1 LStr)

Art. 15g rubrica

Conferimento di compiti a terzi

(art. 71a biscpv. 2 LStr)

Art. 15h rubrica

Compiti dei terzi incaricati

(art. 71a biscpv. 2 LStr)

Art. 15i rubrica

Rimborso dei costi

(art. 71a bisLStr)

II

L’ordinanza del 26 agosto 20099 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE) è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutto il testo salvo negli articoli 5 capoverso 2 e 27 capoverso 2, le espressioni «Corpo delle guardie di confine» e «Cgcf» sono sostituite con «Amministrazione federale delle dogane» e «AFD», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 1 cpv. 1

1La presente ordinanza disciplina le modalità della cooperazione operativa tra l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e l’agenzia dell’Unione europea

8 RS 170.32

9 RS 631.062