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Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 8 pagine
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15bbisImpiego all’estero
1In previsione di un impiego all’estero la SEM, d’intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione a tal fine gli osservatori del rimpatrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario per i diversi pool.
2Se in virtù degli articoli articoli 29 paragrafo 3, 30 paragrafo 3 e 31 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/16242 l’Agenzia chiede il distaccamento all’estero di specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni e osservatori del rimpatrio forzato, in presenza di una situazione eccezionale in Svizzera la SEM può di rigettare la richiesta.
15bterImpiego in Svizzera
1In previsione di un impiego in Svizzera la SEM presenta all’Agenzia la domanda di distaccamento di squadre di intervento e partecipa all’elaborazione del piano operativo.
2La SEM è responsabile per la direzione operativa del personale estero.
Art. 15c Distaccamento di specialisti in materia di rimpatrio della SEM
1La SEM gestisce un pool di collaboratori composto di specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati ad hoc per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2016/16243.
2Le modalità del distaccamento degli specialisti in materia di rimpatrio sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra questi specialisti e la SEM, conformemente alle disposizioni della sezione 7 dell’ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale.
Art. 15d Distaccamento di agenti di scorta di polizia dei Cantoni
1In virtù della convenzione del DFGP con i Cantoni di cui all’articolo 71a capoverso 3 LStr, i Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio.
2Le modalità del distaccamento degli agenti di scorta di polizia sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli agenti di scorta e i Cantoni che ne hanno la responsabilità.
3Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni la Confederazione versa un’indennità forfettaria giornaliera di 300 franchi.
2Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 sett. 2016,
relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE)
n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.
3Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 15btercpv. 2.