Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/1: Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente · 16 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.101.7.868104

3.5 Altre cerchie interessate

Approvazione

Il CP sostiene esplicitamente la proposta secondo cui le persone bisognose di protezione possano ricongiungersi con le loro famiglie alle stesse regole degli stranieri ammessi provvisoriamente.

Rifiuto

AsyLex, Caritas, CFM, ACES, CDI, SOS, ODAS, OSAR, CDOS, CRS, ACNUR e VFG respingono esplicitamente un adeguamento delle condizioni per il ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione a quelle degli stranieri ammessi provvisoriamente.

Caritas, ACES, SOS e OSAR ritengono che data l’irrilevanza dello statuto un corrispondente adeguamento non sia necessario né opportuno. Inoltre la modifica proposta non sarebbe compatibile con il diritto alla vita familiare (analogamente al parere di CDI, CDOS) e con il benessere del minore (similmente a VFG: violazione dell’art. 10 della Convenzione sui diritti del fanciullo) e una restrizione del ricongiungimento familiare ostacolerebbe l’integrazione (parere condiviso da AsyLex, ACNUR, CRS).

L’ACNUR rileva che le persone bisognose di protezione provvisoria potrebbero anche essere rifugiati poiché una persona non diventa rifugiato soltanto con il riconoscimento di tale status ma già a partire dal soggiorno al di fuori del suo Paese di origine a causa del fondato timore di persecuzione. Questa circostanza potrebbe essere in contrasto con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati5 (parere condiviso dal TAF). Già nel messaggio sull’introduzione della protezione provvisoria si sottolineava il ruolo centrale del diritto alla vita familiare e privata e si giustificava la sospensione della procedura di asilo soprattutto attraverso la concessione immediata di un diritto esteso al ricongiungimento familiare.

Secondo la CDI l’adeguamento della normativa sul ricongiungimento familiare comporterebbe anche un aumento dell’onere finanziario a carico dei Cantoni, delle Città e dei Comuni, poiché le somme forfettarie per l’integrazione e i contributi ai programmi cantonali di integrazione sono versati soltanto per le persone bisognose di protezione con permesso di dimora. La modifica proposta sarebbe inoltre inaccettabile, dato che porrebbe le persone bisognose di protezione in una posizione peggiore delle persone ammesse provvisoriamente. Ad esempio, per le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora e senza accesso alle misure di promozione dell’integrazione sarebbe praticamente impossibile soddisfare le condizioni poste per il ricongiungimento familiare (parere condiviso da CFM, CDOS, AC-NUR). Inoltre la modifica proposta non sarebbe compatibile con gli obiettivi dell’Agenda Integrazione Svizzera e la procedura di asilo celere.

L’ODAS e l’OSAR ritengono irragionevole imporre un ricongiungimento familiare soltanto dopo tre anni, poiché le persone provenienti da regioni colpite dalla guerra spesso rimangono in Svizzera molti anni, se non persino tutta la vita. Ai fini di una buona integrazione sarebbe inoltre indispensabile che i membri della famiglia potessero ricongiungersi rapidamente (analogamente al parere di Caritas e CRS).

Infine, SOS e l’OSAR constatano che non vi sono segnali secondo i quali la concessione della protezione provvisoria non sia stata finora applicata a causa della normativa sul ricongiungimento familiare (parere condiviso da AsyLex, Caritas, ACES, CRS).

5 RS 0.142.30