Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/1: Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente · 16 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.101.7.868104
dato che la separazione delle famiglie è causata da guerre (civili) o situazioni di violenza generale (parere condiviso anche da VS, TI e BS).
I Cantoni TI e VD temono che l’attuazione dell’adeguamento proposto possa causare un drastico aumento del fabbisogno di personale presso le autorità cantonali competenti in materia di migrazione, poiché spetta a queste ultime ricevere ed esaminare in via preliminare le domande di ricongiungimento familiare prima che queste vengano inoltrate alla SEM per la decisione definitiva (analogamente al parere di OW).
Per il Cantone FR la modifica è contraria allo scopo della concessione della protezione provvisoria (parere condiviso da SH).
Il Cantone VD ritiene che le nuove condizioni siano problematiche dal punto di vista umanitario. Siccome nella maggior parte dei casi sono gli uomini a tentare la fuga mentre le donne e i minori spesso rimangono nel Paese di origine o di provenienza, vi è il rischio che la modifica proposta prolunghi l’esposizione di questi ultimi a situazioni pericolose e precarie. Sussiste inoltre il rischio che aumentino le domande individuali per l’esercizio del diritto alla vita privata e familiare, il che contraddirebbe lo scopo della protezione provvisoria. Anche il Cantone BE chiede che la compatibilità dell’eventuale nuova disposizione con gli obblighi internazionali della Svizzera venga riesaminata.
Altre osservazioni importanti Osservazioni generali
Visto che ai Cantoni verrà conferita la competenza di esaminare la domanda di ricongiungimento familiare, il Cantone ZG chiede che nel rapporto venga chiaramente dichiarato che l’adeguamento legislativo ha per i Cantoni ripercussioni finanziarie e ripercussioni sull’effettivo del personale. Occorrerebbe inoltre esaminare anche un aumento dei contributi forfettari della Confederazione alle spese amministrative conformemente all’articolo 91 capoverso 2bisLAsi.
Il Cantone GR sottolinea che la tendenza dovrebbe andare piuttosto verso la semplificazione delle disposizioni sull’ammissione provvisoria e non verso l’ampliamento dello statuto S.
Statuto S
Diversi Cantoni si esprimono in modo generalmente critico nei confronti del sistema della concessione della protezione provvisoria (ad es. AG, BE, NE, OW, SH, SZ, TI, VD, VS).
Il Cantone FR constata che oggi non vi è motivo per applicare lo statuto S. Questo statuto andrebbe tuttavia mantenuto nel senso originariamente previsto, ossia come protezione immediata e provvisoria in caso di una grave crisi.
Secondo il Cantone AG, l’impostazione dello statuto S, allora considerata sensata, sarebbe oggi contraria allo scopo della procedura di asilo celere (analogamente al parere di BE) nonché all’Agenda Integrazione Svizzera (così come per SG). Per questo motivo lo statuto S dovrebbe essere esaminato sotto il profilo della sua compatibilità con il sistema odierno, invece di forzare l’applicazione della protezione provvisoria (parere condiviso anche da SH, VS).
Taluni Cantoni sottolineano che la concessione della protezione provvisoria potrebbe essere uno strumento adeguato in una situazione di crisi per sgravare il sistema dell’asilo. Tuttavia sul lungo termine questo strumento potrebbe comportare un lavoro supplementare poiché gli interessati potrebbero chiedere, cinque anni dopo la concessione della protezione provvisoria, la riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato (NE, OW, VD). Anche il Cantone VS fa notare che lo statuto S sarebbe soltanto una soluzione temporanea e