Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/1: Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente · 16 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.101.7.868104

3.3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna

Approvazione

L’USAM accoglie di principio la proposta sul ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione, tuttavia formula talune riserve (vedi sotto «Altre osservazioni importanti», Statuto S).

Rifiuto

L’UCS chiede di rinunciare ad adeguare il termine di attesa per il ricongiungimento familiare. Una restrizione del ricongiungimento familiare sarebbe contrario allo scopo originario dello statuto S e in evidenti situazioni di guerra o violenza l’unità della famiglia andrebbe tutelata il più possibile. Neanche l’argomento secondo cui il principio della parità di trattamento richiede una normativa analoga a quella per le persone ammesse provvisoriamente sarebbe convincente. A differenza delle persone ammesse provvisoriamente, per le quali è pensabile che soltanto alcuni membri della famiglia siano perseguitati, nel caso delle persone bisognose di protezione generalmente è tutta la famiglia a essere interessata dagli stessi motivi di fuga. Lo «statuto S» rappresenta quindi proprio uno strumento di ricongiungimento di famiglie disperse.

Altre osservazioni importanti Osservazioni generali

L’USAM raccomanda di applicare un allineamento dello statuto delle persone bisognose di protezione a quello delle persone ammesse provvisoriamente non solo per il ricongiungimento familiare ma anche per tutti i settori (aiuto sociale, integrazione, ecc.).

Statuto S

L’USAM e l’UCS chiedono che lo statuto S venga rielaborato in modo sostanziale in particolare nel contesto dell’Agenda Integrazione Svizzera e della procedura di asilo celere (segnatamente quanto alla compatibilità con l’odierno sistema, alla partecipazione ai costi da parte della Confederazione, ecc.). Secondo l’UCS andrebbe disciplinata anche la distribuzione delle somme forfettarie globali a favore dei Comuni e dei Cantoni che riprendono il compito.