Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/1: Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente · 16 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/incarto: COO.2180.101.7.868104

1 Situazione iniziale

L’iniziativa parlamentare presentata il 2 marzo 2016 dal consigliere agli Stati Philipp Müller chiede di modificare le basi legali di modo che il ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione conformemente all’articolo 4 della legge sull’asilo (LAsi) sia disciplinato come per le persone ammesse provvisoriamente. Il 25 agosto 2016 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-CS) ha dato seguito all’iniziativa. Il 21 ottobre 2016 anche la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-CN) vi ha dato seguito. La CIP-CS ha avviato la procedura di consultazione su un progetto preliminare in attuazione dell’iniziativa parlamentare 16.403 Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente. La consultazione si è conclusa il 1° maggio 2019.

Il progetto preliminare prevede che il ricongiungimento familiare di persone a cui è stata concessa la protezione provvisoria (art. 4 LAsi1) sia permesso alle stesse condizioni applicate a quello concesso agli stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85 cpv. 7–7terLStrI2) e che in seguito le persone interessate debbano attendere tre anni dopo la concessione della protezione provvisoria fino al ricongiungersi con le famiglie. Il ricongiungimento familiare è quindi possibile soltanto se la famiglia in questione non riceve alcun aiuto sociale o prestazione complementare e dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni. Infine i richiedenti l’asilo devono essere in grado di comunicare in una lingua nazionale o, perlomeno, dimostrare la loro intenzione di apprenderne una (art. 71 cpv. 1 e 1a progetto preliminare LAsi).

Nell’ambito della consultazione sono pervenuti 49 pareri. Hanno preso posizione complessivamente 25 Cantoni, la CDI, la CDOS, l’ASM, il TAF, quattro partiti, due organizzazioni mantello dei Comuni e delle Città, due organizzazioni mantello dell’economia e altre 11 cerchie interessate. L’ASM non dichiara apertamente se è favorevole o contraria alla modifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione, ma presenta soltanto una sintesi delle posizioni degli uffici cantonali e cittadini della migrazione.

L’USI ha rinunciato espressamente a esprimersi.

2 Sintesi del rapporto sui risultati

Il rapporto sui risultati indica se il progetto preliminare è stato accolto in modo positivo, negativo o scettico e se vi sono proposte di modifica.

Il presente rapporto rappresenta una sintesi dei risultati della procedura di consultazione. Nella prima parte espone i risultati sul progetto preliminare (n. 3), mentre al numero 4 è disponibile l’elenco dei partecipanti che hanno inviato il loro parere. Le motivazioni dettagliate sono consultabili nei documenti originali3.

1 Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi), RS 142.31

2 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), RS 142.20

3 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, disponibile all’indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFGP.