Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/1: Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente · 16 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.101.7.868104

3 Principali risultati

3.1 Cantoni

Approvazione

I Cantoni AI, AG, AR, BL, GL, JU, NW, OW, TG, UR, ZG e ZH sostengono esplicitamente la proposta di accordare alle persone bisognose di protezione il ricongiungimento familiare alle stesse condizioni a cui è concesso agli stranieri ammessi provvisoriamente.

Il Cantone AG ha tuttavia formulato una riserva. Non solo critica in generale lo statuto S di persona bisognosa di protezione ma constata che non sarebbe auspicabile forzare l’applicazione di questa disposizione. La soluzione proposta non porterebbe nella pratica a una parità di trattamento, bensì a una discriminazione delle persone bisognose di protezione poiché per un’attività lucrativa gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno soltanto a un obbligo di notifica, mentre le persone bisognose di protezione devono seguire una procedura di autorizzazione molto rigida. Inoltre, la promozione dell’integrazione per gli stranieri ammessi provvisoriamente inizia molto prima di quella delle persone bisognose di protezione. Queste ultime avrebbero quindi molte più difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro e a raggiungere la necessaria indipendenza dall’aiuto sociale.

I Cantoni AG e OW nonché l’ASM chiedono che l’intero esame della domanda di ricongiungimento familiare competa alla Confederazione (come chiesto anche da AI), altrimenti i Cantoni dovrebbero ricevere indennizzi per la procedura di ricongiungimento familiare. A tal proposito il Cantone NW fa notare che sarebbe auspicabile se i pareri sulle domande di ricongiungimento familiare espressi dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione venissero maggiormente considerati, visto che l’esame di queste domande richiederebbe da parte loro un maggior fabbisogno di personale per affrontare l’aumento del carico di lavoro.

Rifiuto

I Cantoni BE, BS, FR, GE, GR, NE, SG, SH, SZ, TI, VD e VS respingono esplicitamente un adeguamento delle condizioni per il ricongiungimento familiare applicate alle persone bisognose di protezione a quelle degli stranieri provvisoriamente ammessi. Anche il Cantone SO si dichiara piuttosto scettico in merito.

Per i Cantoni BS e TI non è plausibile la motivazione secondo la quale le disposizioni vigenti per il ricongiungimento familiare avrebbero impedito al Consiglio federale di concedere la protezione provvisoria (analogamente al parere di BE). Non convince neanche l’argomento del principio della parità di trattamento per cui le persone bisognose di protezione dovrebbero sottostare alle stesse regole degli stranieri ammessi provvisoriamente, poiché nel caso delle prime generalmente tutta la famiglia è spinta a fuggire per gli stessi motivi. Anche il Cantone GE constata che i motivi alla base di un’ammissione provvisoria e la concessione della protezione provvisoria non sono uguali e pertanto non è opportuno prevedere disposizioni uguali.

Il Cantone GR ritiene che l’integrazione degli interessati non sia l’elemento centrale dello statuto S e per questo motivo la parità proposta non sarebbe opportuna. Inoltre una persona con lo statuto S senza misure di integrazione non sarebbe in grado di soddisfare le nuove condizioni per il ricongiungimento familiare (parere condiviso anche da SG e SH).

Anche il Cantone GE è del parere che le condizioni previste per il ricongiungimento familiare siano particolarmente rigide e obiettivamente difficili da soddisfare per le persone a cui è stata concessa la protezione provvisoria (analogamente al parere di VS). Inoltre il termine di attesa di tre anni per un ricongiungimento familiare è considerato sproporzionato e precario,