Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/1: Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente · 16 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.101.7.868104
Altre osservazioni importanti Osservazioni generali
La CFM raccomanda di accordare a tutte le persone bisognose di protezione il diritto al ricongiungimento familiare. Le persone ammesse provvisoriamente verrebbero così trattate allo stesso modo dei rifugiati riconosciuti e delle persone bisognose di protezione (stesso parere della CRS). Questo dovrebbe essere sancito per legge nell’ambito delle «modifiche puntuali dello statuto dell’ammissione provvisoria». Il ricongiungimento familiare dovrebbe essere ristretto soltanto se circostanze particolari lo richiedono.
Anche l’ACNUR raccomanda di facilitare il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente invece di complicare quello delle persone bisognose di protezione.
Anche secondo l’ODAS l’eliminazione del termine di attesa per le persone ammesse provvisoriamente sarebbe da accogliere positivamente. SOS e Caritas sottolineano che gli ostacoli al ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente sarebbero troppo elevati.
Il TAF segnala inoltre che la suddivisione della norma proposta nel progetto preliminare (cpv. 1 e 1a, seguito dall’attuale cpv. 1bis) non corrisponde alla sistematica vigente e propone pertanto di mantenere la ripartizione attuale.
Statuto S
Diverse cerchie interessate (ad es. Caritas, ACES, CDI, SOS, ODAS, OSAR, CDOS, CRS, ASM, ACNUR) si esprimono in modo critico nei confronti del sistema della concessione della protezione provvisoria. L’ACES, SOS e l’OSAR chiedono espressamente un’abolizione dello statuto (così come CDI, ODAS, CRS) sottolineando che la concessione della protezione provvisoria sarebbe lontana dalla realtà e irrilevante nella pratica (stesso parere per Caritas). Inoltre, lo statuto sarebbe costoso, inutilmente complicato e contrario all’integrazione; creerebbe notevoli difficoltà a livello cantonale, non risolverebbe alcun problema e se applicato, molto spesso porterebbe a lungo termine a una discriminazione giuridica delle persone riconosciute effettivamente come rifugiati con asilo (parere condiviso da ODAS). Anche l’ASM suggerisce di verificare in generale la compatibilità dello statuto S con il sistema odierno (analogamente al parere della CDI).
La CRS constata che lo statuto di protezione nella sua forma attuale presenta diversi aspetti fondamentalmente problematici (ad es. nessun esame individuale della qualità di rifugiato, nessuna misura di integrazione per cinque anni, l’errato presupposto di conflitti bellici di «breve durata» in caso di conflitti bellici, un esame difficoltoso dei motivi di asilo soltanto dopo vari anni e un’incompatibilità con l’accordo Dublino; analogamente al parere dell’OSAR e dell’ACES).
Dal canto suo, la CDOS dubita che lo statuto S rappresenti un mezzo non burocratico. Questo sarebbe inoltre contrario agli attuali obiettivi della politica svizzera sull’asilo e sull’integrazione (Agenda Integrazione Svizzera) e porterebbe, data la mancanza di un esame individuale delle domande di asilo, a un grave rischio per la sicurezza della Svizzera. Un’applicazione dello statuto S comporterebbe anche un aumento dell’onere finanziario per i Cantoni e i Comuni, poiché la Confederazione non verserebbe alcuna somma forfettaria per l’integrazione per i primi cinque anni.
Infine, l’ACNUR fa notare che le condizioni per l’applicazione dello strumento della protezione provvisoria non sarebbero attualmente date. Raccomanda inoltre di perseguire un approccio multilaterale e regionale per un’eventuale applicazione della concessione della protezione provvisoria. Andrebbero anche raccolte le esperienze con la procedura ristrutturata e