Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

partecipazioni. Normalmente gli azionisti perdono le proprie quote senza ricevere indennizzi anche in caso di fallimento se la sostanza residua non è più sufficiente a soddisfare integralmente tutti i creditori. Una misura di capitalizzazione può però essere ordinata anche quando la banca interessata non presenta ancora un’eccedenza di debiti (ad es. in caso di seri problemi di liquidità, cfr. art. 25 cpv. 1 LBCR). Di conseguenza, alla fine potrebbe risultare una sostanza residua che per principio spetta ai proprietari.

Volendo mitigare le conseguenze negative per i proprietari originari, in taluni casi di rigore è possibile assegnare loro un’adeguata compensazione quando i creditori che partecipano al «bail-in» percepiscono, a seguito della misura di capitalizzazione, una somma superiore al valore nominale dei propri crediti originari. I creditori non devono trarre vantaggio dal «bail-in» a spese dei proprietari.

La valutazione degli attivi e dei passivi e della necessità di risanamento al momento dell’omologazione del piano di risanamento non è dunque priva di difficoltà, in particolare perché verosimilmente per una parte delle posizioni di bilancio non sussiste alcun valore di mercato. Tali posizioni devono quindi essere stimate. Al fine di chiarire la situazione in tempi possibilmente brevi nonostante le difficoltà illustrate riguardo alla valutazione, sarebbe opportuno determinare la necessità di corrispondere una compensazione e l’entità della medesima già in occasione dell’omologazione del piano di risanamento. La valutazione dovrà basarsi sulle informazioni disponibili in quel momento. Si potrà eventualmente ricorrere a esperti indipendenti.

Una tale compensazione deve tuttavia restare un’eccezione. In linea generale dalla valutazione emergerà che i creditori devono sopportare una perdita a causa del «bailin». In casi eccezionali, soprattutto contestualmente a una crisi di liquidità, sarebbe tuttavia ipotizzabile che dopo il «bail-in» i creditori siano in una posizione migliore rispetto a prima a seguito della riduzione integrale del capitale azionario, il cui valore alla fine spetterà loro in qualità di nuovi proprietari. Questo perché nel caso di una crisi di liquidità la banca non presenta necessariamente anche un’eccedenza di debiti.

Capoverso 2

Secondo il capoverso 2 la compensazione può avvenire segnatamente mediante l’attribuzione di azioni, di altri diritti di partecipazione, di opzioni o di buoni di recupero. Per altri diritti di partecipazione si intendono in particolare i buoni di partecipazione o anche i buoni di godimento. Questi ultimi possono essere articolati in base allo scopo perseguito. Ai titolari di buoni di godimento potrebbe quindi essere concesso il diritto a un dividendo, a un eventuale ricavato della liquidazione oppure un diritto di opzione. Inoltre questi buoni potrebbero avere una durata limitata o il diritto associato ad essi potrebbe essere limitato a tre anni.

Circa la possibilità di concedere una compensazione sotto forma di opzione, va osservato quanto segue: la controparte del contratto di opzione sarebbe la banca. Le opzioni potrebbero poi concedere ai titolari un diritto, ad esempio nel caso in cui il prezzo dell’azione oltrepassi una soglia prestabilita entro una determinata data (opzione call). Bisognerebbe quindi valutare le opzioni affinché ai vecchi azionisti sia attribuito un congruo valore. Le opzioni dovrebbero prevedere preferibilmente un regolamento con consegna fisica («physical settlement»). Se esercitano le opzioni, i titolari dovrebbero quindi acquistare delle azioni. Questo implicherebbe che la banca