Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

Art. 37gquaterEffetto sospensivo e termini

Capoverso 1

Nell’articolo 37gquater devono essere disciplinate le altre prescrizioni procedurali che divergono dalle disposizioni generali della procedura amministrativa. Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui i ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno effetto sospensivo. Tale disciplinamento è già contemplato dal diritto in vigore (cfr. art. 24 cpv. 3 LBCR). La regolamentazione separata nell’articolo 37gquater AP-LBCR chiarisce che l’annullamento dell’effetto sospensivo ha validità generale e si applica a tutti i ricorsi interposti nelle procedure secondo i capi undicesimo e dodicesimo, indipendentemente dai ricorrenti.

Secondo il diritto vigente il giudice dell’istruzione può, su domanda, accordare l’effetto sospensivo. Questa possibilità è tuttavia esclusa per i ricorsi interposti contro l’omologazione del piano di risanamento. In futuro l’esclusione dovrà applicarsi anche ai ricorsi interposti contro l’ordine di misure di protezione secondo l’articolo 26 LBCR, l’ordine di una procedura di risanamento, l’omologazione del piano di risanamento e l’ordine di fallimento. In tal modo si tiene maggiormente conto dell’obiettivo della procedura in caso di rischio di insolvenza, ovvero tentare in primo luogo di ripristinare il prima possibile la fiducia nella banca in questione e nella sua vitalità economica, per scongiurare un ulteriore peggioramento della situazione. Soprattutto la disposizione e l’attuazione di misure di protezione richiedono particolare urgenza. Accordare l’effetto sospensivo a un ricorso sarebbe in contrasto con lo scopo di queste misure e potrebbe vanificarne completamente le finalità.

L’esclusione generale dell’effetto sospensivo per le procedure di ricorso citate elimina inoltre le incertezze presenti nella normativa attuale, che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla procedura.

Capoverso 2

Conformemente alle disposizioni generali della procedura amministrativa il termine per impugnare le decisioni della FINMA è di 30 giorni (art. 50 PA). Secondo il diritto vigente questo termine si applica anche ai ricorsi interposti contro l’omologazione del piano di risanamento o contro atti di realizzazione. Come già accennato, se per una banca sussiste il rischio di insolvenza questo termine lungo può però avere un effetto negativo sull’esito del risanamento, perché l’incertezza del diritto che ne deriva potrebbe ostacolare la stabilizzazione della banca. Di conseguenza il termine per i ricorsi interposti contro l’omologazione del piano di risanamento deve essere ridotto a dieci giorni.

Per considerazioni analoghe il termine di impugnazione degli atti di realizzazione è fissato a dieci giorni. Nella prassi l’imminente realizzazione viene comunicata ai soggetti interessati, che possono chiedere di rendere una decisione impugnabile. L’impugnazione deve avvenire entro dieci giorni.

Capoverso 3

Secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa il termine di ricorso inizia a decorrere con la notificazione della decisione (art. 50 in combinato disposto con l’art. 20 PA). L’omologazione del piano di risanamento e l’approvazione dello