Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

depositi garantiti. Solo così è possibile, in applicazione dell’articolo 37j capoverso 2 AP-LBCR, invitare i depositanti a fornire immediatamente le istruzioni di pagamento e, a ricevimento avvenuto, pagare i depositi entro sette giorni. Il rilevamento dei depositanti titolari di depositi privilegiati, che al contempo non sono garantiti, rappresentano una sfida particolare nel caso di succursali estere. Per questo motivo, questi depositi privilegiati (non garantiti) devono essere rilevati solo in forma riepilogativa (cfr. cpv. 3bis lett. d). La banca deve sempre essere in grado almeno di quantificare il totale dei depositi garantiti presso ogni succursale estera.

Le banche devono inoltre disporre di un’infrastruttura adeguata alle esigenze e di processi standardizzati. Deve essere possibile elaborare ed eseguire le istruzioni di pagamento dei depositanti in tempi molto brevi e in modo automatizzato.

Il termine transitorio per l’attuazione dei lavori preparatori è di cinque anni. Alla scadenza del suddetto termine, l’attuazione regolare e il rispetto delle esigenze devono essere verificati nell’ambito di un audit prudenziale.

Capoverso 4

Il termine «importo» secondo il diritto vigente è sostituito con «condizioni», poiché il testo della legge modificato non prevede solo un limite superiore di sistema pari a 6 miliardi di franchi.

Art. 37i Attivazione della garanzia dei depositi

Capoversi 1 e 3

Le misure di protezione attivano il sistema di garanzia dei depositi solo se sono state ordinate in vista di un imminente fallimento (cfr. commenti all’art. 37h cpv. 3 lett. a AP-LBCR).

Capoverso 2

Qualora gli attivi liquidi disponibili di un istituto coinvolto non siano sufficienti al pagamento dei depositi privilegiati secondo l’articolo 37a capoverso 1 LBCR, si ricorre al sistema di garanzia dei depositi per il pagamento della differenza sino all’importo massimo di 100 000 franchi per depositante. La FINMA informa esisuisse del fabbisogno di liquidità previsto. Esisuisse provvede affinché i fondi necessari siano resi immediatamente fruibili dagli altri istituti associati e li mette a disposizione dell’incaricato della FINMA non più entro i 20 giorni come previsto finora, bensì entro sette giorni. Nel processo di pagamento, la ripartizione dei ruoli tra esisuisse e FINMA o il suo incaricato rimane invariata.

Capoverso 3

Con la modifica del capoverso 1 s’impone l’abrogazione del capoverso 3 lettera b, poiché la garanzia dei depositi si attiva unicamente se sono ordinate misure di protezione riguardanti il fallimento dell’istituto. Il contenuto della vigente lettera a rimane invariato. È senz’altro possibile che le misure di protezione, sebbene originariamente ordinate in vista di un fallimento, consentano di risolvere i problemi della banca in questione. Il vigente capoverso 4 viene abrogato poiché, secondo il nuovo articolo 37gquater capoverso 1 lettera a AP-LBCR, è escluso che ai ricorsi