Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
stato di ripartizione e del conto finale devono essere rese note pubblicamente. Secondo l’articolo 31 capoverso 3 AP-LBCR (cfr. il relativo commento), la FINMA è quindi tenuta a rendere noti i principi del piano di risanamento. In tal caso la decorrenza del termine di ricorso inizia proprio con tale pubblicazione. Conformemente al nuovo articolo 37e capoverso 2 AP-LBCR (cfr. il relativo commento), prima dell’approvazione da parte della FINMA lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per dieci giorni per consultazione. La FINMA decide in una fase successiva se approvarli. In questi casi il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la FINMA ha pubblicato l’avviso dell’approvazione.
Per quanto riguarda gli atti di realizzazione l’inizio della decorrenza del termine si basa sulle norme vigenti. Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto (art. 34 cpv. 4 OIB-FINMA). Secondo le disposizioni generali, la decorrenza del termine per un ricorso interposto contro atti di realizzazione inizia quindi con la notificazione della decisione.
4.2 Garanzia dei depositi
Art. 37b Pagamento con gli attivi liquidi disponibili
Capoverso 1
L’articolo 37b LBCR statuisce che i depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a capoverso 1 LBCR di una banca insolvente siano pagati, fino a un importo massimo di 100 000 franchi, immediatamente e fuori dalla graduatoria, con gli attivi liquidi disponibili della banca in questione. Ove ciò non consenta di soddisfare integralmente un credito (fino a un massimo di 100 000 franchi), la differenza tra l’importo pagato e il credito residuo diventa oggetto della garanzia dei depositi ai sensi dell’articolo 37h e seguenti della LBCR e, quindi, della graduatoria. Il pagamento tempestivo dei depositi privilegiati con gli attivi liquidi disponibili rende superfluo il pagamento del corrispettivo importo nell’ambito della garanzia dei depositi.
Conformemente a questa sistematica, la legge distingue tra depositi privilegiati e depositi garantiti. In caso di fallimento di una banca, i depositi privilegiati sono collocati nella seconda classe di creditori secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF e, infine, soddisfatti nel fallimento prima dei creditori della terza classe (art. 37a LBCR). Questo privilegio nel fallimento fino a un massimo di 100 000 franchi per creditore si applica a tutti i depositi intestati al depositante. La garanzia dei depositi copre i depositi privilegiati di cui all’articolo 37a capoverso 1 LBCR presso le succursali svizzere (cfr. art. 37h cpv. 1 LBCR). In base a quanto suesposto, sono privilegiati nel fallimento, ma non coperti dalla garanzia dei depositi, segnatamente i depositi presso le succursali estere e i crediti delle fondazioni bancarie e delle fondazioni di libero passaggio secondo l’articolo 37a capoverso 5 LBCR.
Il «pagamento immediato» dei depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a capoverso 1 LBCR, così come richiesto nel vigente diritto, è problematico nel caso