Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
subentrare una quota di copertura pari all’1,6 per cento della somma totale dei depositi garantiti, mentre gli impegni contributivi delle banche non dovranno essere inferiori a 6 miliardi di franchi. Questo meccanismo intende consentire che, in futuro, la copertura si evolva di pari passo con la somma totale dei depositi garantiti, senza scendere al di sotto di 6 miliardi di franchi.
Lettera c
L’obbligo di depositare titoli per un valore pari alla metà dell’impegno contributivo subentra all’attuale obbligo della banca di tenere una liquidità costante per la metà dei suoi impegni contributivi (cfr. art. 37h cpv. 3 lett. c LBCR e AP-LBCR). Il deposito preventivo di titoli conferisce all’attuale sistema una componente ex ante. Le banche devono depositare, durevolmente e in sicurezza, presso un ente di subcustodia idoneo, titoli facilmente realizzabili di elevata qualità o franchi svizzeri in contanti per un valore pari alla metà dei propri impegni contributivi. In alternativa possono concedere una garanzia di pari valore sotto forma di prestito in contanti (interessante soprattutto per gli istituti di minori dimensioni) al responsabile della garanzia dei depositi. In caso di applicazione della garanzia dei depositi, i titoli di credito depositati possono essere realizzati se la banca tenuta alla prestazione non è in grado di mettere altrimenti a disposizione la liquidità necessaria. In tal modo può essere assicurato almeno in parte l’adempimento degli impegni contributivi. Ne consegue inoltre che in futuro forniranno il loro contributo alla garanzia dei depositi anche le banche che ne usufruiranno. Nel sistema vigente, in caso di necessità, soltanto le banche che non ricorrono a questa garanzia mettono a disposizione la liquidità.
Dato che, nel caso concreto, i titoli devono essere realizzati in tempi brevi, possono fungere da garanzia solo quelli di elevata qualità e facilmente liquidabili («High Quality Liquid Assets»). In questa categoria rientrano in particolare i titoli stanziabili nelle operazioni pronti contro termine presso la BNS. Esisuisse deve provvedere affinché le banche adempiano il proprio obbligo di garantire i loro impegni contributivi. In particolare, deve stabilire le necessarie disposizioni d’esecuzione nella propria normativa, che dovrà poi essere approvata dalla FINMA (art. 37h cpv. 2 LBCR).
Per la parte degli impegni contributivi non garantita mediante il deposito di titoli o contanti oppure attraverso la concessione di prestiti in contanti, rimane l’obbligo di pagamento irrevocabile sinora in vigore, garantito nell’ambito dell’autodisciplina.
Lettera d
I casi avvenuti in passato hanno dimostrato che il pagamento dei depositi garantiti si è procrastinato segnatamente quando, al verificarsi di un evento, tali depositi non potevano essere attribuiti direttamente ai singoli depositanti. Ciò era dovuto in prevalenza alle lacune nei dati disponibili (mancanza della «Single Customer View», ossia della posizione aggregata per depositante). Con tali premesse, d’ora in poi ogni banca sarà tenuta a compiere, nell’ambito dell’attività ordinaria, i lavori preparatori necessari a garantire il pagamento ai depositanti entro i termini previsti. L’infrastruttura e i processi devono essere adeguati in modo tale che il liquidatore del fallimento possa determinare i depositi garantiti praticamente in maniera automatizzata. È prioritaria la predisposizione di un elenco dei depositanti (cosiddetto «masterfile», cfr. cpv. 3bis lett. c), nel quale devono figurare tutti i depositanti con