Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

detiene o acquista già direttamente azioni proprie, di cui può trasferire la proprietà, oppure che le crea mediante un aumento di capitale.

L’elenco non è esaustivo e ammette altre forme per consentire di trovare una soluzione adeguata ad ogni caso. A prescindere dalla loro forma, bisogna presupporre che gli strumenti assegnati siano negoziabili, cosicché i vecchi azionisti possano realizzare immediatamente il valore ricevuto.

Art. 31d Effetto giuridico del piano di risanamento

Capoverso 1

Per definire il momento in cui le disposizioni del piano di risanamento acquistano efficacia occorre operare una distinzione tra banche di rilevanza sistemica o società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica e banche che non rientrano in questa categoria. I creditori di banche senza rilevanza sistemica possono rifiutare il piano di risanamento (art. 31a cpv. 1 e 3 LBCR); questo diritto non spetta ai creditori di banche di rilevanza sistemica e di società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica. Le misure previste nel piano di risanamento diventano quindi efficaci all’atto della sua omologazione oppure allo scadere infruttuoso del termine di rifiuto secondo l’articolo 31a.

Capoverso 2

Per efficacia si intende segnatamente che con l’omologazione del piano di risanamento i titolari di strumenti di capitale convertibili acquistano direttamente le nuove azioni create con il «bail-in», la cui liberazione avviene attraverso una compensazione basata su leggi speciali. L’elencazione delle fattispecie al capoverso 2 non è esaustiva.

Capoverso 3

Conformemente al principio di cui al capoverso 1 le iscrizioni nei registri eventualmente richieste hanno soltanto una funzione dichiarativa. Ai fini della certezza del diritto le iscrizioni nei registri devono essere effettuate il più presto possibile.

Art. 32 Esercizio di pretese

Capoverso 3

Questa disposizione disciplina il calcolo dei termini per l’esercizio di azioni revocatorie. La modifica precisa soltanto che per il calcolo dei termini è determinante il momento dell’omologazione del piano di risanamento, anziché la dichiarazione di fallimento. Nel caso in cui la FINMA avesse precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR, fa stato il momento dell’emanazione di questa decisione.

Capoverso 4

La revocazione è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento omologato dalla FINMA (art. 32 cpv. 2bis LBCR). Appare