Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

undicesimo e dodicesimo della LBCR. L’articolo 24 LBCR, rielaborato nel quadro di diverse revisioni, prevede al riguardo varie regole particolari. Da un lato, limita i casi in cui i creditori o i proprietari della banca interessata possono interporre ricorso (cpv. 2). Dall’altro, prevede che i ricorsi interposti secondo i capi undicesimo e dodicesimo della LBCR non hanno alcun effetto sospensivo, fermo restando che quest’ultimo può, su domanda, essere accordato dal giudice dell’istruzione (cpv. 3), fatta eccezione per i ricorsi interposti contro l’omologazione del piano di risanamento. Esso disciplina infine anche le conseguenze giuridiche di un accoglimento del ricorso dei creditori e dei proprietari contro l’omologazione del piano di risanamento (cpv. 4).

Nell’ambito della presente revisione della legge devono essere rielaborate le disposizioni sulla procedura di ricorso. In una prima fase il vigente articolo 24 sarà suddiviso in più articoli ai fini di una maggiore chiarezza e leggibilità e, per ragioni di sistematica della legge, sarà inserito dopo le disposizioni materiali relative al diritto in materia di insolvenza. Il nuovo articolo 37gbis AP-LBCR contiene (in virtù del vigente art. 24 cpv. 4 LBCR) le regole particolari per i ricorsi interposti contro l’omologazione del piano di risanamento. Nel nuovo articolo 37gter AP-LBCR è disciplinato il diritto di ricorso dei creditori e dei proprietari (in virtù del vigente art. 24 cpv. 2 LBCR). Infine nel nuovo articolo 37gquater AP-LBCR sono stabilite le prescrizioni procedurali sull’effetto sospensivo applicabili a tutti i ricorsi (vigente art. 24 cpv. 3 LBCR) e le nuove regole sui termini. L’articolo 24 LBCR viene abrogato.

Art. 37gbisRicorsi contro l’omologazione del piano di risanamento

Con il ricorso contro l’omologazione del piano di risanamento non si potrà richiedere né l’annullamento né l’adeguamento del piano di risanamento e quindi neanche il ripristino di attivi, passivi e relazioni contrattuali. Nel contenuto la norma si orienta al vigente articolo 24 capoverso 4, ma non si limita ai ricorsi di creditori o proprietari.

Il vigente capoverso 4 garantisce la possibilità di eseguire un risanamento integrale e tempestivo, che è nell’interesse di tutti i soggetti interessati. Occorre in ogni caso evitare ostacoli al risanamento derivanti da processi interminabili su singole questioni (cfr. anche FF 2011 4211, 4258 seg.). Gli interessi pecuniari dei creditori o dei proprietari devono poter essere soddisfatti esclusivamente con un’indennità. Questa regola deve essere mantenuta, ma valere d’ora in poi anche per i ricorsi di altri ricorrenti, come ad esempio la banca stessa. L’opportunità di estendere il disciplinamento scaturisce dalla considerazione che per i soggetti interessati un fallimento avrebbe nel complesso maggiori svantaggi di un risanamento, in quanto quest’ultimo può essere disposto soltanto se sono adempiuti i requisiti di cui all’articolo 31 capoverso 1 LBCR.

Utilizzando direttamente il nuovo capitale per il pagamento delle indennità, la banca risanata potrebbe non riuscire a continuare la propria attività. L’eventuale indennità deve quindi essere accordata esclusivamente sotto forma di azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero e non in denaro. Per assicurarsi che la banca abbia abbastanza fondi in vista del versamento di un’indennità, già nell’ambito del piano di risanamento si possono compiere degli atti preparatori. Ad esempio, una parte delle nuove azioni potrebbe essere trattenuta e non (ancora) distribuita ai