Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

dei depositi presso succursali estere, poiché non è sempre possibile risalire in tempo utile al nome dei depositanti esteri. Per contro, i depositi presso succursali svizzere possono essere pagati nell’ambito dello stesso processo previsto per i depositi garantiti. Di questa circostanza si tiene conto con il nuovo disciplinamento del capoverso 1, che distingue tra depositi tenuti presso succursali svizzere e quelli tenuti presso succursali estere. I depositi presso succursali svizzere continueranno a essere pagati immediatamente (lett. a), quelli presso succursali estere saranno pagati non appena materialmente e giuridicamente possibile (lett. b).

Capoverso 2

La modifica al capoverso 2 risulta dal nuovo tenore del capoverso 1, che impone il pagamento immediato solo per i depositi presso succursali svizzere.

Art. 37h Principio

Capoversi 1, 2 e 5

I capoversi 1, 2 e 5 restano invariati.

Capoverso 3

Lettera a

La vigente legge sulle banche prevede un termine di 20 giorni lavorativi per il pagamento dei depositi garantiti, intendendo con ciò non il pagamento ai depositanti, bensì quello effettuato dal responsabile della garanzia dei depositi (esisuisse) all’incaricato della FINMA. Nel testo modificato della legge il processo di pagamento prevede i seguenti termini:

1. versamento dei depositi garantiti da parte di esisuisse al competente incaricato dell’inchiesta o al competente liquidatore del fallimento entro un termine massimo di sette giorni lavorativi dalla dichiarazione di fallimento (art. 37h cpv. 1 lett. a; sinora 20 giorni lavorativi);

2. pagamento dei depositi ai depositanti da parte del liquidatore del fallimento entro sette giorni lavorativi dal ricevimento delle istruzioni di pagamento dei depositanti (art. 37j cpv. 3 AP-LBCR). La legge in vigore non prevede alcun termine in materia; secondo l’articolo 44 OBCR il pagamento deve essere eseguito «non appena» l’incaricato riceve l’importo da esisuisse.

Alla lettera a viene inoltre precisato che, qualora siano ordinate misure di protezione ai sensi dell’articolo 26 LBCR, la garanzia dei depositi si applica solo se tali misure sono state attuate in vista del fallimento. In altri casi l’ordine di una misura di protezione non può attivare la garanzia dei depositi. Quest’ultima non viene attivata neppure nella procedura di risanamento che, a differenza del fallimento, è volta alla continuazione dell’attività bancaria (per questo motivo, in futuro qui non si parlerà più di «incaricato del risanamento»).

Lettera b

Il limite superiore di sistema viene adeguato alle mutate circostanze intervenute dopo il suo livello iniziale. In futuro, a un limite superiore di sistema prestabilito dovrà