Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

Modifica della legge sulle banche

creditori che partecipano al «bail-in». Le azioni diverrebbero di proprietà della banca (azioni proprie). In tal modo i creditori che partecipano al «bail-in» riceverebbero lo stesso valore come se fossero assegnate loro tutte le azioni in sospeso. Se successivamente il giudice ordinasse un’indennità, tali azioni trattenute potrebbero essere attribuite ai ricorrenti che hanno vinto la causa. In alternativa il piano di risanamento potrebbe anche prevedere la creazione di capitale di riserva secondo l’articolo 12 LBCR. In caso di accoglimento di un ricorso, questo consentirebbe di emettere azioni (o altri diritti di partecipazione) da poter assegnare come indennità. Al posto del capitale di riserva si potrebbe creare anche capitale autorizzato o condizionale.

Art. 37gterRicorsi di creditori e proprietari

Secondo il diritto vigente (art. 24 cpv. 2 LBCR) è esclusa l’impugnazione dinanzi a un giudice delle decisioni prese nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo della LBCR da parte di creditori o proprietari. Si può interporre ricorso solo contro l’omologazione del piano di risanamento o contro atti di realizzazione. Questa restrizione intendeva evitare di ostacolare gli obiettivi delle future misure adottate dalla FINMA. Secondo il commento contenuto nel messaggio di allora del Consiglio federale, una banca con problemi di solvibilità dovrebbe essere risanata con una procedura efficiente e adatta al caso specifico o – se non valesse la pena risanarla

– essere liquidata con un risultato il più possibile favorevole per creditori e proprietari. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto a priori solo se non si potesse interporre ricorso contro ogni misura procedurale, bloccando in tal modo il proseguimento della procedura (FF 2002 7175, 7193).

In particolare, secondo il diritto vigente, i creditori e i proprietari non sono neanche autorizzati a impugnare le decisioni sul conto finale e sullo stato di ripartizione. Il conto finale e lo stato di ripartizione sono compilati dal liquidatore del fallimento nel quadro della procedura di fallimento bancario e sottoposti alla FINMA per approvazione (cfr. art. 36 cpv. 2 OIB-FINMA). Tuttavia, alla luce della riserva della legge e della garanzia della via giudiziaria previste dalla Costituzione, tale disciplinamento è problematico in quanto l’ammissione delle spese della massa a seguito dell’approvazione del conto finale e dello stato di ripartizione riduce direttamente i futuri dividendi di creditori e proprietari.

Per questa ragione in futuro i creditori e i proprietari dovranno avere il diritto di impugnare anche le decisioni della FINMA riguardanti l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale, avvalendosi dei rimedi giuridici ordinari. Il rafforzamento di tali diritti dei creditori prevale sull’incertezza legata al prolungamento della procedura (e quindi del momento della distribuzione ai creditori). Come accade attualmente, i creditori e i proprietari non dovranno però poter interporre ricorso contro altre misure decise nelle procedure secondo i capi undicesimo e dodicesimo (ad es. contro le misure di protezione di cui all’art. 26 LBCR o contro l’apertura di una procedura di risanamento).