Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
appropriato che tale disciplinamento sia applicabile per analogia anche all’esercizio di pretese fondate sulla responsabilità in materia di diritto azionario, cosa che viene chiarita nel capoverso 4.
Art. 34 Effetti e svolgimento
Capoversi 2 e 3
Insieme all’articolo 28 questa disposizione costituisce la base dell’OIB-FINMA. Anche la presente disposizione viene adeguata analogamente all’articolo 28 capoverso 2 LBCR per perseguire il medesimo scopo (cfr. in merito il commento all’art. 28 cpv. 2 AP-LBCR).
Art. 37 Impegni assunti con le misure di protezione o nella procedura di
risanamento
Secondo il vigente articolo 37 LBCR, i crediti derivanti dagli impegni che la banca ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere eh LBCR sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri. Tale trattamento preferenziale intende garantire che i terzi siano ancora disposti a concludere operazioni con la banca anche se questa si trova in una situazione di dissesto finanziario. Il privilegio esistente deve ora essere esteso ai crediti che la banca ha assunto durante la procedura di risanamento. Anche in questo caso un trattamento privilegiato di tali crediti si giustifica con il fatto che altrimenti la banca colpita dovrebbe far fronte a difficoltà eccessive nel continuare la propria attività nel corso della procedura.
Art. 37e Ripartizione e chiusura della procedura
Capoverso 1
Conformemente all’attuale tenore dell’articolo 36 capoverso 2 OIB-FINMA, la competenza della FINMA per l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale viene ora dotata di una base legale.
Capoverso 2
Questa disposizione riprende la procedura comprovata di cui all’articolo 263 LEF, tenendo conto delle particolarità del diritto in materia di insolvenza delle banche riguardo al termine di ricorso e agli organi di pubblicazione.
4.1.3 Procedura di ricorso
Osservazioni di carattere generale
L’impugnazione delle decisioni della FINMA è retta dalle disposizioni generali di procedura della legge federale del 20 dicembre 196834 sulla procedura amministrativa (PA). Ciò vale in linea di principio anche per le procedure previste nei capi