Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo

Modifica della legge sulle banche

interposti contro l’ordine di misure di protezione possa essere accordato l’effetto sospensivo (cfr. commenti all’art. 37gquater AP-LBCR).

Art. 37j Pagamento

Capoverso 1

Il capoverso 1 introduce l’obbligo di allestire un piano di pagamento basato sul «masterfile» che le banche sono tenute a predisporre nell’ambito dei loro lavori preparatori secondo l’articolo 37h capoverso 3 lettera d AP-LBCR (cfr. i commenti all’art. 37h cpv. 3 lett. d AP-LBCR).

Capoverso 2

Dopo la dichiarazione del fallimento, il liquidatore del fallimento chiede immediatamente ai depositanti di fornirgli le istruzioni per il pagamento dei depositi garantiti. Per questo gli occorre il «masterfile» contenente i depositi garantiti per depositante. È presumibile che i depositanti possano essere informati dei loro diritti entro pochi giorni e abbiano dunque la possibilità di far pervenire le loro istruzioni di pagamento in base alle direttive del liquidatore.

Capoverso 3

Il termine di pagamento di sette giorni decorre dal momento in cui il liquidatore del fallimento riceve le istruzioni di pagamento del depositante. L’osservanza del termine per il pagamento dei depositi garantiti implica che i depositanti seguano le istruzioni del liquidatore del fallimento e utilizzino gli strumenti prestabiliti. Inoltre, le indicazioni per il trasferimento dei depositi devono essere corrette. Il pagamento è eseguito mediante versamento sul conto. L’autodisciplina può concretizzare il processo di ottenimento delle istruzioni di pagamento. Come già esposto in precedenza, le banche sono tenute a svolgere determinati lavori preparatori già nel corso dell’attività ordinaria per rispettare il termine, mentre il processo di determinazione dei depositanti aventi diritto deve essere automatizzato (cfr. art. 37h cpv. 3 lett. d AP-LBCR).

Capoverso 4

Questo capoverso riprende la norma vigente di cui all’articolo 44 capoverso 2 OBCR.

Capoversi 5 e 6

In determinati casi, il termine di pagamento deve poter essere prolungato, in particolare quando non è chiaro se il diritto di una persona è giustificato oppure in presenza di particolari diritti di disporre. Il pagamento deve essere altresì posticipato in assenza di un’esigenza oggettiva di un pagamento rapido, come nel caso di importi esigui. Il rinvio consente di concentrare le capacità di elaborazione su quei depositanti che dipendono da un pagamento rapido per fare fronte alle spese correnti di mantenimento del tenore di vita. È lecito attendersi che anche i pagamenti posticipati siano eseguiti al più tardi 90 giorni dal ricevimento delle istruzioni di pagamento. In casi eccezionali i pagamenti possono essere rimandati a tempo indeterminato, in particolare in caso di situazioni giuridiche poco chiare o di restrizioni legali.