Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

della FINMA. Con la modifica della legge, il capoverso 2 precisa unicamente quali compiti debbano essere attribuiti all’incaricato dell’inchiesta nell’ambito del mandato. Alla persona incaricata deve spettare non solo la gestione dei valori di copertura, ma anche la loro verifica, garantendo in particolare il rispetto sistematico delle prescrizioni legali e regolamentari concernenti i valori di copertura.

Art. 40a Separazione di mutui e copertura

Osservazioni generali

Le modifiche creano chiarezza e trasparenza in merito agli aspetti legati alle obbligazioni fondiarie nella liquidazione di una banca fallita, contribuendo così alla certezza del diritto per tutte le parti coinvolte (FINMA, amministratore dell’insolvenza, centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie, istituti associati, creditori di obbligazioni fondiarie, agenzie di rating e BNS). I fallimenti di banche sono operazioni complesse che devono essere concluse in tempi rapidi. Un processo di liquidazione chiaro, ampiamente prestabilito per la parte delimitabile, specifica delle obbligazioni fondiarie di un istituto associato riduce la complessità generale e offre il tempo sufficiente per trovare soluzioni adeguate. Inoltre, consente di ridurre anche il rischio di realizzazioni d’urgenza in perdita. Nel contempo, un chiaro disciplinamento favorisce la qualità elevata dell’obbligazione fondiaria e aiuta le banche ad accedere al mercato dei capitali mediante il sistema delle obbligazioni fondiarie anche in periodi difficili o, addirittura, in situazioni di crisi. Questo accesso alla liquidità può essere vitale quando la disponibilità di altre fonti di finanziamento è limitata in simili situazioni. In occasione dell’ultima crisi finanziaria l’obbligazione fondiaria svizzera ha già inequivocabilmente dimostrato di essere un valido strumento per gestire le crisi. La procedura di cui all’articolo 40a corrisponde ampiamente ai principi, adeguati al sistema svizzero delle obbligazioni fondiarie, della procedura di liquidazione attuata in importanti Stati (segnatamente europei) per i titoli di credito coperti.

Capoverso 1

Il sistema svizzero delle obbligazioni fondiarie si basa su due principi: la copertura e l’equilibrio. Ogni mutuo nel sistema deve essere coperto e le coperture non devono mai essere inferiori ai crediti derivanti da mutui, inclusi gli interessi. Le rigide condizioni giuridiche che disciplinano l’attività con le obbligazioni fondiarie determinano per le centrali delle obbligazioni fondiarie una struttura del bilancio quasi perfetta: le obbligazioni fondiarie e i rispettivi mutui presso le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie hanno sistematicamente lo stesso valore nominale e la medesima durata. Si differenziano soltanto le condizioni dei tassi d’interesse. A loro volta, le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie, avendo obblighi nei confronti dei loro investitori, hanno bisogno di ricevere puntualmente e integralmente i flussi di fondi provenienti dai mutui presso le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie. Per questo motivo, i mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie sono protetti contro misure come la proroga delle scadenze, la moratoria e le misure di capitalizzazione («bail-in»).

Mentre le misure volte a tutelare i principi di copertura e di equilibrio sono già espressamente disciplinate dalla legge per i casi in cui gli istituti associati versano in