Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

difficoltà finanziarie, manca un disciplinamento esplicito nel caso del fallimento. La catena dei crediti retta dal diritto delle obbligazioni fondiarie deve essere mantenuta in essere anche nel fallimento di un istituto associato. Se la centrale delle obbligazioni fondiarie non fosse più in grado di fare fronte ai suoi impegni nei confronti degli investitori in obbligazioni fondiarie, ciò potrebbe compromettere il sistema delle obbligazioni fondiarie. Con queste premesse, il nuovo articolo 40a capoverso 1 disciplina le conseguenze dirette della dichiarazione di fallimento. Se viene dichiarato il fallimento di un membro, la FINMA ordina la separazione dei mutui e della loro copertura, ivi compresi gli interessi e i rimborsi incassati. Inoltre, i mutui non diventano esigibili con la dichiarazione di fallimento in ragione dell’immunizzazione da un’eventuale procedura di insolvenza («bankruptcy remoteness»). Questa protezione di cui godono i mutui contro l’insolvenza e il proseguimento del rimborso attingendo all’aggregato di copertura salvaguardano i principi di copertura e di equilibrio nell’intero sistema delle obbligazioni fondiarie, rafforzando notevolmente la resilienza delle centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e dell’intero sistema.

La protezione contro l’insolvenza è una condizione imprescindibile per la concessione di strumenti di finanziamento a lungo termine. Se, in caso di fallimento di un istituto associato, i mutui concessi divenissero esigibili anticipatamente e, quindi, il decorso degli interessi si arrestasse, presso la centrale si verrebbe a creare una involontaria, ma secondo l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 12 LOF illecita lacuna nella copertura. Le obbligazioni fondiarie a medio e lungo termine dovrebbero continuare a essere remunerate, mentre verrebbero a mancare le entrate commisurate a queste uscite sul fronte dei mutui. In questo contesto bisogna considerare anche l’aspetto della stabilità: come già inequivocabilmente dimostrato nella prassi, il sistema delle obbligazioni fondiarie è sicuramente in grado di contribuire al salvataggio degli istituti associati in difficoltà, purché la centrale d’emissione delle obbligazioni fondiarie abbia sempre la certezza che il rimborso integrale e puntuale dei suoi mutui sia garantito nel migliore dei modi.

Capoverso 2

Il nuovo capoverso 2 prevede che la FINMA nomini un incaricato che si occupi della gestione dei mutui e della copertura, ivi compresi gli interessi e i rimborsi incassati. La persona incaricata deve svolgere questo compito in modo che all’amministrazione del fallimento possa essere restituito il massimo patrimonio residuo possibile dell’aggregato di copertura esente da impegni, una volta che sono stati integralmente soddisfatti i mutui (cfr. anche cpv. 4).

La persona incaricata deve adottare tutti i provvedimenti necessari all’adempimento integrale e tempestivo degli obblighi derivanti dai mutui, ivi compresi i pagamenti di interessi e i rimborsi. Deve garantire segnatamente che gli attivi siano ancora amministrati nell’aggregato di copertura, che gli attivi derivanti da questo aggregato di copertura siano tenuti separatamente e che i mezzi finanziari provenienti dagli attivi siano integrati nell’aggregato di copertura rimanendo assoggettati alla sua esclusiva facoltà di disporre. Spetta inoltre alla persona incaricata rimborsare puntualmente gli interessi e le scadenze dei mutui con i mezzi finanziari disponibili nell’aggregato di copertura o eventualmente realizzare gli attivi per procurare i mezzi finanziari necessari a proseguire il rimborso dei suddetti mutui o a rimborsarli anticipatamente.