Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine
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Modifica della legge sulle banche
In pratica ciò significa che, dalla dichiarazione di fallimento dell’istituto associato, i pagamenti di interessi e gli ammortamenti dei mutui presso centrali d’emissione sono eseguiti con l’aggregato di copertura disponibile. Esso può essere utilizzato anche per un rimborso più rapido dei mutui, purché nel sistema globale siano rispettati i principi di equilibrio e di copertura. In funzione delle circostanze, l’incaricato nominato dalla FINMA dispone fondamentalmente di tre strumenti per un tale rimborso: in primo luogo, il rimborso anticipato secondo l’articolo 12 capoverso 2 LOF (rimessa in pagamento di obbligazioni fondiarie della medesima specie); secondariamente, un trasferimento dei mutui a una banca terza in cambio di un indennizzo della banca che rileva il debito la quale, a sua volta, adempie gli obblighi legali e regolamentari derivanti dai mutui assunti; in terzo luogo, un trasferimento «speculare» dei mutui e della parte corrispondente dell’aggregato di copertura a una banca terza. Il trasferimento delle coperture funge da indennizzo per l’assunzione del debito. Un’eventuale differenza di valore deve essere compensata (cfr. in proposito i nuovi cpv 3 e 4).
Capoverso 3
Il nuovo capoverso 3 conferisce alla FINMA la facoltà di autorizzare il trasferimento integrale o parziale dei mutui e della copertura. Solo così si consente all’incaricato della FINMA di adempiere i propri compiti secondo il capoverso 2 (cfr. in proposito i commenti al cpv. 2).
Capoverso 4
Il nuovo capoverso 4 precisa che, dopo il rimborso o il trasferimento dei mutui, deve essere calcolata la copertura utilizzata.
4.3.2 Codice delle obbligazioni
Art. 1186 Accordi derogatori
In considerazione dei requisiti notevolmente più elevati in materia di fondi propri introdotti in seguito alla crisi finanziaria, le banche svizzere di rilevanza sistemica sono tenute, anche in Svizzera, a collocare maggiori volumi di titoli di credito sotto forma di strumenti di «bail-in» convertibili o da ammortizzare in caso di crisi. Le due grandi banche hanno l’esigenza di poter collocare questi strumenti anche sui mercati dei capitali esteri e offrirli al pubblico. Dalle loro analisi è emerso che il mercato dei capitali statunitense riveste una particolare importanza in questo ambito poiché, essendo il più grande al mondo, presenta la «profondità» richiesta ed è conosciuto da numerosi acquirenti di questi strumenti.
Negli Stati Uniti l’emissione pubblica di prestiti è assoggettata all’obbligo di registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission (SEC). Gli strumenti di debito da registrare presso la SEC devono essere conformi al Trust Indenture Act (TIA), che statuisce, tra l’altro, regole per le decisioni degli obbligazionisti. Nel TIA sono state individuate disposizioni in conflitto con gli articoli 1157 e seguenti del CO: