Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 42 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto sui risultati OIAt
Il Cantone FR, nell’esprimere un parere parzialmente favorevole, osserva che le tempistiche dei controlli non coincidono con le tempistiche del possibile comportamento errato. Il Cantone di Zugo ritiene a sua volta che le direttive debbano essere controllate o nell’ambito dei controlli PER o attraverso le autorità competenti per l’igiene dell’aria.
Il Cantone BE motiva il proprio rifiuto sostenendo che la menzione dell’OIAt nell’OCoC è inappropriata, in quanto le parti dell’OIAt rilevanti per il coordinamento dei controlli sono determinate in via definitiva con l’adattamento dell’articolo 13 capoverso 2bisOPD. Le associazioni a orientamento agricolo si dicono contrarie ai controlli supplementari in quanto questi sarebbero in contrasto con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi nell’agricoltura. Infine rimandano anche alle discussioni in corso sulla PA22+, che renderebbero inammissibile una modifica in questo momento.
Proposte
Il Cantone ZG propone che le direttive siano controllate o nell’ambito dei controlli PER o attraverso i servizi di igiene dell’aria, mentre secondo il Cantone NE l’OIAt non dovrebbe essere inserita nell’OCoC, in quanto basterebbe un solo controllo di conformità. I Cantoni BE, NE, UR e le associazioni a orientamento agricolo propongono di eliminare l’articolo 1 capoverso 2 lettera e OCoC e di mantenere il testo esistente dell’ordinanza. I Cantoni AI e SZ esprimono un parere generalmente contrario all’avamprogetto.
Quali Nova, pur astenendosi dal prendere posizione riguardo agli aspetti tecnici o politici, chiede di limitare il collegamento tra l’OIAt e l’OCoC ai soli articoli rilevanti e di non assoggettare globalmente l’OIAt all’OCoC.
5.3.2.3 Allegato 2 cifra 551 OIAt: deposito di concimi aziendali Riepilogo delle prese di posizione
39 pareri sono favorevoli alla modifica prevista per la copertura dei depositi di concimi aziendali liquidi (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NW, OW, SG, SH, SO, TI, UR, ZG, ZH, Cercl’Air, CFIA, BirdLife, ECO SWISS, Pro Natura, PUSCH, USS, PS, svu|asep, UFS, ATA, Vision Landwirtschaft, WWF, WWF Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF NE, WWF SH, WWF TG, WWF VS). Cinque pareri sono parzialmente favorevoli alla modifica (GR, LU, NE, TG, Bio Suisse). La modifica viene respinta in 33 pareri (AI, SZ, AG Berggebiet, AGORA, AgriJura, BVAR, BV NW, BV OW, BV UR, BVBB, bvsz, cajb, JULA ZCH, KKO, LBV, FL, Ökostrom Schweiz, ÖLN KIP, PIOCH, Prométerre, SAB, USDCR, sgv-usam, SGBV, ASMA, PSL, SOBV, Suisseporcs, aseta, UDC, Swiss Beef, ZBB, ZBV). Il Cantone VS esprime un parere generalmente critico nei confronti delle modifiche previste. Il Cantone VD, invece, non esprime un parere unanime.
Motivazioni
Nei pareri favorevoli si adduce che le coperture permanenti efficaci dei depositi di colaticcio corrispondono allo stato della tecnica per la riduzione delle emissioni di ammoniaca. I Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, SO, ZH e Cercl'Air come anche le associazioni ambientaliste e Vision Landwirtschaft sostengono che il passaggio dalla promozione all’imposizione di alcuni provvedimenti era una svolta annunciata e confidano nell’efficacia dell’attuazione ora prevista. Rimandano inoltre a misurazioni dalle quali risulta che la capacità degli strati flottanti naturali di ridurre le emissioni è insufficiente anche nel caso del liquame bovino.
I pareri parzialmente favorevoli sono motivati come segue: i Cantoni GR e TG ritengono che gli impianti esistenti per il deposito di concimi aziendali liquidi debbano essere oggetto di programmi di risanamento a livello cantonale (in particolare, il Cantone GR specifica che la Confederazione deve concedere un tempo sufficiente a tal fine); a causa degli elevati costi d’investimento per la copertura dei depositi di colaticcio, il Cantone LU esprime un parere perlopiù contrario all’obbligo generale di copertura di tali depositi, affermando che qualora si volesse comunque perseguire tale obiettivo si dovrebbe di nuovo concedere una possibilità nell’ambito di un progetto sulle risorse ai sensi dell’articolo 77a/b della legge federale
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