Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 42 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto sui risultati OIAt
completamente risolto con la tecnica, in quanto anche le condizioni meteo svolgono un ruolo importante. Infine ritiene che un’introduzione a partire dal 2022 sia troppo ravvicinata nel tempo; il Cantone GR osserva che il sistema esistente di stimoli e incentivi non si è affermato in nessun Cantone e che soltanto una piccola parte delle aziende ha adottato provvedimenti. La ricerca di soluzioni dovrà dunque continuare in maniera intensiva e si dovranno ammettere anche tecniche di efficacia pari o superiore. Ritiene inoltre che l’introduzione a partire dal 2022 sia prematura in quanto la conversione richiederà almeno tre anni di preparazione, senza contare che bisognerà attendere il processo politico della PA22+; il Cantone NE prevede che insorgeranno costi considerevoli a carico delle aziende, dovuti alla mancanza di risorse finanziarie cantonali, e menziona inoltre le difficoltà legate ai controlli; infine, il Cantone TI ritiene che le disposizioni riguardanti le deroghe a causa della topografia siano troppo vaghe e propone pertanto una limitazione della norma vincolante alle zone di pianura.
I pareri contrari dei Cantoni AI e UR, dell’UDC e delle associazioni a orientamento agricolo adducono che gli incentivi dell’attuale politica agraria si sono dimostrati sufficientemente efficaci. Le tecniche di spandimento a basse emissioni sarebbero infatti già diffuse e applicate su un numero crescente di superfici, contribuendo a una notevole riduzione delle emissioni. Vi sarebbero poi fattori di carattere tecnico, organizzativo ed economico-aziendale contrari all’introduzione di una norma vincolante. Infine viene rilevato che l’impiego di tecniche per la riduzione delle emissioni comporta costi aggiuntivi considerevoli e sproporzionati per le aziende come pure per i controlli e che il sistema di controlli associato alla norma vincolante è in contraddizione con l’obiettivo di una semplificazione amministrativa. La regolamentazione di tutte le deroghe è inoltre giudicata troppo complicata, cosa che comporta difficoltà nei controlli. Il Cantone UR motiva il proprio rifiuto con la diminuzione degli effettivi di animali avvenuta negli ultimi anni nel Cantone, che rappresenta il provvedimento più efficace per la riduzione delle emissioni. Le modifiche appaiono quindi sproporzionate per l’agricoltura del Cantone di Uri e l’esecuzione è giudicata onerosa, difficilmente realizzabile e legata a notevoli costi aggiuntivi. I Cantoni AI e UR, come anche le associazioni a orientamento agricolo della Svizzera centrale (BV NW, BV OW, bvsz, BV UR, ZBB) sostengono che l’attuazione sia problematica in particolare per le aziende che hanno solo una piccola percentuale di superfici utili al di fuori dei terreni ripidi e in pendenza e che dovrebbero quindi adottare due diverse tecniche di spandimento. I Cantoni AI e UR nonché AG Berggebiet, BV OW, BV UR, BVAR, BVBB, BV NW, bvsz, KKO, SAB, sgv-usam, SGBV, ASMA, SOBV, Suisseporcs, Swiss Beef, ZBB e ZBV constatano che la combinazione di spanditore a vuoto e barre di distribuzione a tubi flessibili risulta utile in molti casi per ragioni d’esercizio, organizzative o rilevanti per l’ambiente. Una norma vincolante non sarebbe proporzionata e le deroghe basate sulla pendenza del terreno causerebbero incertezze presso le aziende e gli organi di controllo. Nei pareri contrari si rileva inoltre che l’impiego di attrezzi di spandimento estesi a tutta l’azienda richiederebbe un’onerosa pianificazione e limiterebbe il margine d’azione delle aziende, impedendo eventualmente lo spandimento in condizioni climatiche favorevoli, che rappresenta un aspetto rilevante per la riduzione delle emissioni. Vengono inoltre addotte le seguenti ragioni tecniche e d’esercizio contrarie a una norma vincolante: possibile effetto negativo sulla compattazione del suolo a causa dei macchinari pesanti; concimi aziendali sfavoriti nelle scelte di utilizzo rispetto ai concimi chimici; problemi legati all’intasamento del sistema a tubi flessibili e onere supplementare dovuto alla diluizione del colaticcio; maggiori oneri organizzativi; costi più elevati rispetto allo spanditore a vuoto; condizioni topografiche che rendono impossibile l’impiego di tecniche a basse emissioni e aumentano il rischio di incidenti. Per SAB e AG Berggebiet, l’attuazione nelle regioni montane e collinari è impensabile. Vengono infine richiamate le discussioni in corso sulla PA22+, di cui si dovranno attendere i risultati prima di poter introdurre una norma vincolante. Il Cantone SZ respinge in via generale la revisione dell’OIAt, ritenendola sproporzionata e affermando che causerebbe costi evitabili senza produrre alcun beneficio.
ÖLN KIP, che limita il proprio parere all’attuazione e idoneità all’esecuzione dei provvedimenti previsti, aggiunge che per l’attuazione riveste estrema importanza la definizione di direttive
30/42 153-00006/00001/01137/00015/S505-0009