Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 42 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020 Rapporto sui risultati OIAt

concrete. Data l’assenza del carattere vincolante, le raccomandazioni non sarebbero invece utili ai fini del controllo.

Proposte

Nei pareri favorevoli o parzialmente favorevoli vengono formulate le seguenti proposte: il Cantone AG propone di modificare come segue la formulazione della cifra 552 capoverso 3: «L’UFAM e l’UFAG emanano raccomandazioni congiunte in collaborazione con i Cantoni»; il Cantone BE suggerisce di formulare le disposizioni derogatorie nel modo più concreto possibile, in quanto altrimenti sussisterebbe il pericolo di condizionare l’esecuzione in funzione di singole aziende e si limiterebbe la possibilità di ricorso contro l’esecuzione. Per tale ragione, la formulazione della cifra 552 capoverso 2 andrebbe adattata come segue: «I requisiti secondo il capoverso 1 non devono essere soddisfatti se le tecniche non sono applicabili a causa della topografia». La formulazione aperta «ragioni tecniche e d’esercizio» non appare giustificata neppure sotto il profilo tecnico; il Cantone FR propone di parlare nella cifra 552 capoverso 1 di «tecniche testate» e di chiarire la cifra 552 capoverso 2 per quanto concerne le deroghe. Inoltre, parallelamente al provvedimento dovrebbe essere lanciata una campagna di misurazione delle emissioni allo scopo di quantificare le perdite; il Cantone GR suggerisce di modificare il testo della cifra 552 capoverso 1 in modo da poter ammettere anche «altre tecniche almeno di pari efficacia»; il Cantone NE propone di limitare la norma obbligatoria alle aziende di grandi dimensioni, senza però chiarire cosa si intenda con tale espressione; il Cantone TI suggerisce di limitare il provvedimento alle zone di pianura; il PS, infine, propone di interpretare nel modo più restrittivo possibile le deroghe menzionate alla cifra 552 capoverso 2.

Nei pareri contrari si propone di eliminare la modifica e di mantenere il testo esistente dell’OIAt. I Cantoni TG e UR come pure AG Berggebiet e SAB affermano che dopo il 2019 le tecniche di spandimento per la riduzione delle emissioni potrebbero (AG Berggebiet, SAB) o dovrebbero (TG, UR) essere sostenute su base volontaria nell’ambito delle strategie agricole regionali della PA22+ o attraverso un sistema di stimoli e incentivi eventualmente rielaborato.

5.3.2.5 Entrata in vigore

Nove Cantoni (AR, BE, GE, GL, JU, LU, SG, SH, SO) come anche la CFIA e l’USS si dicono favorevoli all’entrata in vigore al 1° gennaio 2022. Il Cantone GE segnala che le raccomandazioni dell’UFAM e dell’UFAG necessarie a tal fine dovranno essere pubblicate al più tardi nel 2021. I Cantoni AG, BL, BS e Cercl’Air propongono di valutare un’entrata in vigore già nel 2020 o eventualmente nel 2021, mentre l’UFS e svu|asep propongono una data entro e non oltre il 1° gennaio 2021. In 16 pareri (BirdLife, Pro Natura, PUSCH, ATA, PS, Bio Suisse, Vision Landwirtschaft, WWF, WWF Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF NE, WWF SH, WWF TG, WWF VS) viene proposta un’entrata in vigore al 1° gennaio 2020. I pareri favorevoli a un’entrata in vigore prima del 2022 motivano l’esigenza di un’introduzione quanto più celere possibile con il grande divario nel raggiungimento degli obiettivi. Le associazioni ambientaliste, Vision Landwirtschaft e il PS sostengono che lo stato della tecnica è definito, che sono presenti o disponibili macchinari adeguati per i diversi ambiti d’impiego e che non vi è alcuna ragione per vincolare la modifica all’iter della PA22+.

Il Cantone FR ritiene che l’entrata in vigore della cifra 552 a partire dal 2022 sia a troppo breve termine e che l’introduzione dovrebbe avvenire parallelamente alla PA22+. Il Cantone GR, pur proponendo un’entrata in vigore a partire dal 2023, sottolinea anche che si dovrebbero attendere i risultati del processo politico per la PA22+. Secondo il Cantone NE l’entrata in vigore sarebbe a troppo breve termine, ragion per cui propone una data di entrata in vigore a partire dal 2023 contestualmente all’introduzione di sostegni finanziari. Il Cantone OW ritiene che l’entrata in vigore della cifra 552 a partire dal 2022 sia troppo ravvicinata e propone un termine transitorio di tre anni. Il Cantone TI chiede che la copertura obbligatoria dei depositi di colaticcio entri in vigore soltanto nel 2024.

31/42 153-00006/00001/01137/00015/S505-0009