Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine
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• messaggi nocivi nell’ambito della comunicazione individuale (ciberbullismo, grooming,
sexting ecc.);
• trattamento poco trasparente dei dati personali e quindi dalle conseguenze difficilmente
valutabili (acquisizione, utilizzo e trasmissione di dati a terzi ecc.).
Per ciascun ambito il Consiglio federale indica l’impostazione delle regolamentazioni vigenti
in materia di protezione dei minori25.
I contenuti mediali soggetti a divieto generale sono già oggi disciplinati dal CP. Secondo l’articolo 135 CP sono assolutamente vietate le rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso essere umani o animali. In virtù dell’articolo 197 capoversi 4 e 5 CP sono inoltre vietati gli oggetti o le rappresentazioni che mostrano pornografia «dura», ossia atti sessuali con animali o atti sessuali violenti tra adulti oppure con minorenni. Nei contenuti penalmente perseguibili rientrano anche le esternazioni razziste ai sensi dell’articolo 261bis CP. Per quanto riguarda il blocco di siti Internet con contenuti di pornografia dura, i provider svizzeri (Internet access provider) sono assistiti dal Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI), che mette a loro disposizione un elenco aggiornato dei siti esteri con contenuti pornografici (presumibilmente) vietati. In tal modo i provider possono bloccare
l’accesso a pagine con contenuti penalmente rilevanti e dirottare gli utenti su una pagina di blocco (stop page). L’iniziativa di settore dell’asut prevede al riguardo quanto segue: «[i]
firmatari introducono questa lista nei loro sistemi, bloccano gli indirizzi in questione e
impediscono l’accesso dei loro utenti a siti internazionali dal contenuto pedopornografico dalla Svizzera»26. La problematica dei contenuti presumibilmente vietati non concerne solo i fornitori di accesso a Internet ma anche quelli di servizi di hosting (Internet hosting provider). Questi ultimi mettono a disposizione di terzi, dietro remunerazione, l’infrastruttura tecnica (spazio per la memorizzazione dei dati, capacità di calcolo, capacità di trasmissione) e, anche se
generalmente non si assumono responsabilità a livello redazionale, sono tecnicamente in grado di rimuovere contenuti indesiderati salvati sui loro server. Il Code of Conduct Hosting27 della simsa stabilisce una procedura di notifica e rimozione (Notice and Takedown), che permette di segnalare ai fornitori di servizi di hosting i contenuti presumibilmente illegali
pubblicati dai clienti. È illecito, tra l’altro, qualsiasi contenuto che «costituisce titolo di reato (segnatamente pornografia, atti di violenza, razzismo od oltraggio all’onore)»28. Se la notifica riguarda contenuti molto probabilmente illegali o se rischia di rendersi penalmente o civilmente responsabile, il fornitore di servizi di hosting può bloccare, completamente o parzialmente, a propria discrezione, l’accesso al sito in questione fino a quando le parti non giungano a
un’intesa o la situazione non sia stata chiarita da un tribunale o da un’autorità competente.
Considerando che in Svizzera a Internet e alle reti sociali si applicano le regolamentazioni generali del CP, anche per le azioni diffamatorie, moleste e minatorie all’origine di fenomeni quali ciberbullismo, grooming e sexting sono in linea di massima disponibili strumenti penali.
Il problema della mancanza di trasparenza in materia di acquisizione, utilizzo e
trasmissione di dati a terzi è disciplinato dalla LPD. Con la revisione totale prevista, s’intende adeguare la LPD agli sviluppi tecnologici e risolvere così le carenze esistenti (cfr. n. 1.1.1).
Resta dunque il problema dei contenuti inappropriati per determinate fasce d’età,
soprattutto in materia di film e videogiochi. Al riguardo il Consiglio federale ha rilevato una particolare necessità d’intervento, dovuta alla persistenza di lacune e carenze a livello
normativo (cfr. n. 1.4.6).
25 Consiglio federale, Giovani e media. Futura impostazione della protezione dell’infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera, Berna: UFAS 2015, cap. 4–7.
26 asut, Nuova iniziativa di settore dell’asut per la tutela dei giovani dai mass media, 2016, pag. 4. L’iniziativa di settore è sostenuta da Sunrise Communications SA, UPC Svizzera Sagl, Salt Mobile SA e Swisscom SA.
27 https://simsa.ch/_Resources/Persistent/cc570b5f753e30c17c5074f472e0068d533d52f1/130201-simsa-cchpublic-it.pdf (consultato il 19.02.2019); cfr. anche n. 1.2.2.
28 simsa, Code of Conduct Hosting (CCH). Notice-and-Takedown, 2013, punto 4.1.