Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

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autocontrollo volontario e coregolamentazione. Sono inoltre descritti i sistemi di

regolamentazione di una selezione di Paesi.

1.3.1 Regolamentazione a livello europeo

A livello europeo vigono le seguenti regolamentazioni dell’UE e del Consiglio d’Europa.

Direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA)

Il 10 marzo 2010 l’UE ha emanato la direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA). Creando un quadro giuridico armonizzato, essa si prefigge di eliminare gli ostacoli alla produzione e alla distribuzione di programmi televisivi e garantire condizioni di concorrenza leale nonché la libera circolazione delle informazioni e lo scambio di opinioni a livello comunitario. Al momento la direttiva si applica sia ai servizi di media audiovisivi lineari (servizi di radiodiffusione televisiva) che a quelli non lineari (servizi a richiesta), con i secondi disciplinati in modo un po’ meno rigido rispetto ai primi. Questo vale in particolare in materia di protezione dei minori. Nel caso delle trasmissioni televisive tradizionali, i contenuti che possono «nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni», quali scene

pornografiche o di violenza gratuita, sono vietati nei programmi. Altri contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni sono autorizzati solo se la scelta dell’ora di trasmissione o altri accorgimenti tecnici escludono che essi vedano o ascoltino normalmente i contenuti in questione (art. 27 della direttiva SMA). Nel caso dei servizi a

richiesta, la direttiva prevede soltanto che i fornitori adottino le misure atte a evitare che i servizi in questione nuocciano gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori (art. 12). Questa differenza di trattamento tra i servizi di radiodiffusione televisiva e quelli a richiesta è stata motivata con il fatto che i secondi danno agli utenti maggiori possibilità di scelta e di controllo e l’impatto dei medesimi sulla società è, per analogia, meno grave (consid. 58 della direttiva SMA). La direttiva SMA deve essere recepita nel diritto nazionale dagli Stati membri dell’UE, che, conformemente all’articolo 4 paragrafo 1, conservano la facoltà di emanare norme più particolareggiate o più rigorose rispetto agli standard minimi della direttiva. Quest’ultima si basa sul principio del Paese di origine, vale a dire che i fornitori di servizi sono assoggettati alle prescrizioni dello Stato dell’UE in cui hanno la sede principale. Le disposizioni della

direttiva SMA si applicano anche ai fornitori la cui sede principale si trova al di fuori dell’UE,

come Netflix e Amazon, che hanno filiali site sul territorio dell’Unione.

Nel quadro della sua strategia per il mercato unico digitale, l’UE ha rielaborato la direttiva SMA. Con la revisione in questione si ampliano il campo d’applicazione della direttiva e gli obblighi in materia di protezione dei minori e si elimina la summenzionata differenza di trattamento tra i servizi di radiodiffusione televisiva e quelli a richiesta. In futuro sia le emittenti televisive che i servizi a richiesta dovranno prevedere misure atte a evitare qualsiasi tipo di contenuto che possa nuocere ai minori, in modo da garantire la parità di trattamento. Questo significa che per i contenuti più dannosi (quali scene di violenza gratuita e pornografia) dovranno essere previste le misure più rigide, come ad esempio il criptaggio e sistemi efficaci di controllo parentale.

Inoltre, i fornitori di servizi di radiodiffusione televisiva e di servizi a richiesta saranno tenuti a implementare sistemi che segnalino in misura sufficiente i contenuti potenzialmente dannosi (p. es. tramite cosiddetti “descrittori”). Questi fornitori non potranno utilizzare abusivamente a fini commerciali i dati di minorenni rilevati nel quadro di misure di protezione dei minori. Infine, si raccomanda la promozione della coregolamentazione nell’ambito della protezione

dell’infanzia e della gioventù dai rischi dei media.

La direttiva SMA disciplina anche i servizi di piattaforma per la condivisione di video (quali YouTube), che organizzano la memorizzazione di una grande quantità di video prodotti dagli utenti e li mettono a disposizione di tutti. Pur non prendendo decisioni di carattere redazionale, i gestori delle piattaforme per la condivisione di video devono adottare misure adeguate per la protezione dei minorenni. Questo è in linea anche con il principio stabilito negli articoli 12–15 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, secondo cui i fornitori di «servizi della società dell’informazione» non possono essere considerati responsabili per il semplice