Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine
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Le misure di autoregolamentazione adottate nel settore dei film e in quello dei videogiochi da parte della SIEA e dell’ASV sono state estese al settore di Internet, rispettivamente nel 2009 e nel 2014. Le prescrizioni concernenti l’indicazione dell’età minima e i controlli al momento della vendita si applicano dunque alle imprese firmatarie anche per il commercio online e quello per corrispondenza. A tal fine, i dettaglianti devono dotarsi di sistemi di controllo dell’età adeguati e sufficienti.
La regolamentazione nel settore dei film e in quello dei videogiochi su supporto audiovisivo si basa pertanto sull’autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Solo nei Cantoni menzionati esistono disposizioni legali supplementari in materia.
1.4.2 Regolamentazione nel settore della radiotelevisione
A livello internazionale, nel 1991 la Svizzera ha ratificato la Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera elaborata dal Consiglio d’Europa (cfr. n. 1.3.1).
In Svizzera l’emittenza, la preparazione tecnica, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi (denominati anche «servizi di media audiovisivi lineari» secondo la direttiva SMA dell’UE) sono disciplinate dalla legge federale del 24 marzo 200653 sulla radiotelevisione (LRTV). L’articolo 5 LRTV contempla una norma di protezione dei minori secondo cui le emittenti radiotelevisive devono provvedere, attraverso la scelta dell’ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo. Attualmente è in corso l’elaborazione di una nuova legge federale sui media elettronici (LME), che dovrebbe sostituire la LRTV. La legge si limiterà presumibilmente a regolamentare l’offerta di media lineari e non lineari trasmessi per via elettronica che sono oggetto di una concessione o di un accordo sulle prestazioni, nonché i programmi televisivi senza mandato di prestazioni54.
In Svizzera non esiste alcun accordo settoriale delle emittenti di programmi radiotelevisivi.
1.4.3 Regolamentazione nel settore dei servizi a richiesta e dei servizi di piattaforma
La direttiva SMA dell’UE (cfr. n. 1.3.1) non è vincolante per la Svizzera.
L’articolo 93 capoverso 1 Cost. attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare sul settore della radiotelevisione «nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni». Tra queste rientra anche Internet. Finora la Confederazione non si è avvalsa di questa competenza, ragion per cui al momento, oltre alle disposizioni di diritto penale, non esistono regolamentazioni giuridiche specifiche per la protezione dei minori da contenuti inappropriati in Internet o per i servizi a richiesta e di piattaforma.
In Svizzera i servizi di media audiovisivi a richiesta (p. es. video on demand55) sono offerti, in parte, dalle imprese di telecomunicazione e dalle emittenti di programmi televisivi. I servizi a richiesta sono però gestiti anche da fornitori esteri via Internet e pure i dettaglianti
distribuiscono video online tramite download. Ad oggi la Svizzera non prevede
regolamentazioni legali specifiche in materia di protezione dei minori per quanto concerne i servizi a richiesta.
I servizi di piattaforma (p. es. YouTube) organizzano la memorizzazione di una grande quantità di trasmissioni, videogiochi o video prodotti dagli utenti e li mettono a disposizione di tutti. I fornitori di servizi di piattaforma non si assumono alcuna responsabilità redazionale. Ad
53 RS 784.40
54 Cfr. AP-LME (avamprogetto di una nuova legge sui media elettronici, rapporto esplicativo del giugno del 2018): https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-71213.html (consultato il 19.02.2019).
55 Per i video on demand si distinguono due forme di trasmissione: il «download» (scaricamento prima della visione) e lo «streaming» (scaricamento e riproduzione simultanei). Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Video_on_demand (consultato il 19.02.2019).