Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

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film o videogiochi, i fornitori di supporti audiovisivi e gli organizzatori di eventi dovranno

effettuare un controllo dell’età (art. 6). In futuro questo controllo dovrà valere per tutte le categorie d’età e sarà obbligatorio per tutti i punti di vendita. L’accesso a un film o videogioco andrà negato ai minorenni che non hanno ancora l’età richiesta secondo la classificazione in base all’età. Per i minorenni accompagnati da un adulto non sarà necessario un controllo dell’età, salvo nel caso di film o videogiochi dal contenuto pornografico o di eventi pubblici in cui sono resi accessibili film o videogiochi autorizzati solo per gli adulti64. I fornitori di servizi a richiesta dovranno prendere provvedimenti adeguati (sistema di controllo dell’età, sistema di controllo parentale) per impedire l’accesso di minorenni a contenuti inappropriati per loro (art. 7). Con la LPMFV, in futuro tutte le persone fisiche e giuridiche che nell’ambito della loro attività economica sono in contatto diretto con i consumatori, quali i fornitori di supporti

audiovisivi (p. es. dettaglianti) e di servizi a richiesta (p. es. imprese di telecomunicazione) e gli organizzatori di eventi pubblici (gestori di sale cinematografiche, organizzatori di fiere di videogiochi) saranno tenuti a prendere le summenzionate misure di protezione dei minori.

L’attuazione di queste misure avverrà nel quadro di una coregolamentazione. Ciò significa che i sistemi di classificazione in base all’età e le regole per l’indicazione dell’età minima, i descrittori di contenuto e per il controllo dell’età potranno essere sviluppati dagli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi, per il proprio settore. In questo contesto è importante coinvolgere l’intera catena del valore dei due settori. Si tratta di persone fisiche e giuridiche appartenenti ai gruppi di operatori seguenti:

- produttori (produttori di film o sviluppatori di videogiochi): producono film o videogiochi e

rispondono dei loro contenuti, comprese eventuali rappresentazioni di atti di cruda violenza o di natura sessuale. Decidono a quale categoria d’età il singolo film o videogioco è

destinato; nel processo di produzione possono basarsi sui sistemi di classificazione in base all’età esistenti. In particolare i produttori svizzeri potrebbero (far) procedere a una

classificazione in base all’età conformemente al sistema vigente in Svizzera65. Una volta prodotto il film o il videogioco, cedono i diritti per il suo utilizzo a distributori di film o

distributori di videogiochi (editori di videogiochi);

- distributori di film o editori di videogiochi: si tratta di società di distribuzione internazionali

(p. es. gli studi cinematografici americani o i loro stabilimenti in Svizzera) e di titolari di licenze nazionali che acquistano i diritti di film o videogiochi, commercializzano questi ultimi, realizzano copie e le vendono a imprese che rendono accessibili tramite diversi canali di utilizzo film o videogiochi ai consumatori, vale a dire organizzatori di eventi pubblici (p. es. gestori di sale cinematografiche), fornitori di film e videogiochi su supporto audiovisivo (dettaglianti) e fornitori di servizi a richiesta. Talvolta i distributori di film e gli editori di videogiochi sono già coinvolti nella produzione quali cofinanziatori, ragion per cui possono spesso anche influenzare il processo produttivo e, ove necessario, integrarvi aspetti rilevanti per la protezione dei minori. Inoltre, assumono un ruolo importante per la classificazione in base all’età e l’indicazione dell’età minima per film e videogiochi, per le quali devono

prendere in considerazione il sistema di classificazione applicato nel Paese di utilizzo;

- organizzatori di eventi, fornitori di supporti audiovisivi, fornitori di servizi a richiesta: essi

rendono accessibili al consumatore film o videogiochi e sono tenuti a rispettare le vigenti disposizioni in materia di protezione dei minori. Conformemente all’AP-LPMFV, questo significa che possono rendere accessibili solo film e videogiochi provvisti di un’indicazione dell’età minima e dei descrittori di contenuto ben visibili e che prima di renderli accessibili devono effettuare un controllo dell’età.

Anche altri operatori della catena del valore che commerciano film o videogiochi, ad esempio nei settori dell’importazione, del commercio all’ingrosso e dell’intermediazione, possono

64 Un controllo dell’età potrà tuttavia essere necessario per accertarsi della maggiore età della persona più grande.

65 A seconda del sistema di classificazione in base all’età, da determinare, è ipotizzabile una classificazione di film o videogiochi tramite autovalutazione o da parte di terzi indipendenti.