Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

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regolamentazione in materia di protezione dei minori per il settore dei film e/o quello dei

videogiochi affinché gli obiettivi della regolamentazione possano essere raggiunti (art. 17).

Anche in questo caso andrà tenuto conto delle disposizioni della LOTC.

Film e videogiochi sono resi accessibili sempre più spesso anche tramite servizi a richiesta o servizi di piattaforma aventi sede in Svizzera o all’estero. L’avamprogetto in esame prevede che in questo caso il livello di protezione si avvicini a quello della direttiva SMA riveduta dell’UE (cfr. n. 1.3.1). In altre parole, i fornitori di servizi a richiesta o di piattaforma con sede in

Svizzera saranno soggetti agli stessi obblighi legali di quelli con sede in uno Stato dell’UE. Essi dovranno dunque prendere provvedimenti adeguati per impedire l’accesso di minorenni a contenuti inappropriati per loro. Analogamente a quanto previsto nella direttiva SMA, i fornitori di servizi a richiesta saranno tenuti a implementare, oltre all’indicazione dell’età minima, anche un sistema per il controllo dell’età e un sistema di controllo parentale (art. 7). Secondo logica, l’età dell’utente andrà verificata al momento della conclusione del contratto o della creazione di un conto utente, indispensabile per poter utilizzare un servizio a richiesta. I fornitori di servizi di piattaforma dovranno implementare almeno un sistema di controllo dell’età, come pure un sistema che permetta di segnalare contenuti inappropriati per i minorenni (art. 18). A seconda del tipo di servizio di piattaforma, sono però ipotizzabili anche altri provvedimenti, quali

l’introduzione di un sistema di controllo parentale o di autovalutazione67. A differenza della direttiva SMA, il campo d’applicazione dell’AP-LPMFV si estende anche ai servizi a richiesta e a quelli di piattaforma che rendono accessibili videogiochi.

Conformemente al principio della coregolamentazione, la vigilanza sul rispetto delle

regolamentazioni in materia di protezione dei minori incomberà in primo luogo alle

organizzazioni per la protezione dei minori interessate, che applicheranno le misure previste in caso di infrazioni commesse dai propri membri (art. 24). Queste misure di diritto privato

potrebbero essere previste ad esempio sotto forma di pene convenzionali. Il rispetto degli obblighi concernenti l’indicazione dell’età minima, l’esposizione di descrittori di contenuto e i controlli dell’età nel rendere accessibili film e videogiochi sarà però soggetto anche alla

vigilanza statale, tramite i Cantoni (in loco; art. 25) e l’UFAS (commercio online, servizi a richiesta e servizi di piattaforma; art. 26). Nel quadro dei loro rispettivi compiti di vigilanza, le organizzazioni per la protezione dei minori, i Cantoni e l’UFAS potranno svolgere o far svolgere test di acquisto e test di entrata oppure creare o far creare conti test (art. 19–23).

Le contravvenzioni di cui all’articolo 32 saranno perseguite penalmente. Per esse saranno previste multe fino a 40 000 franchi. Per la determinazione dell’importo della multa occorrerà considerare se vi sia stata una sostanziale elusione della regolamentazione in materia di protezione dei minori (p. es. mancata implementazione di un sistema di controllo dell’età o di controllo parentale) oppure se vi sia stata solo un’omissione, in un caso isolato, dell’indicazione dell’età minima o del controllo dell’età. Le infrazioni di cui all’articolo 32 saranno perseguite e giudicate dai Cantoni (art. 34). Nelle pertinenti regolamentazioni, le organizzazioni per la

protezione dei minori potranno prevedere la rinuncia a misure sanzionatorie di diritto privato o il loro rimborso a posteriori, qualora sia inflitta una multa da parte dello Stato. In questo modo si vuole evitare che i membri delle organizzazioni per la protezione dei minori siano puniti in misura doppia rispetto ai non membri68.

Infine, l’avamprogetto disciplina anche il coordinamento delle misure di protezione dei minori nel settore dei film e in quello dei videogiochi (art. 27). L’UFAS coordinerà le misure e garantirà lo scambio di informazioni e di esperienze fra gli organi coinvolti. Se a livello internazionale ad esempio per aderire a un sistema di classificazione internazionale o analogo sarà necessario concludere una convenzione, il Consiglio federale potrà autorizzare l’UFAS a concluderne una.

67 Cfr. anche art. 28a par. 3 della direttiva SMA riveduta.

68 Questo modo di procedere è analogo a quello previsto nel caso del divieto di pubblicità aggressiva (cfr. la Convenzione del 27 novembre 2015 concernente le restrizioni pubblicitarie e la prevenzione nel settore delle operazioni di credito privato e di leasing al consumo, Sezione D; https://www.faire-werbung.ch/wordpress/wpcontent/uploads/2016/01/konvention-werbung-u-pr-vention_it_27.11.15.pdf (consultato il 19.02.2019).