Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

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contribuire all’attuazione delle misure di protezione dei minori. Un’impresa può assumere più ruoli all’interno della catena del valore.

I summenzionati operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi potranno associarsi in un’organizzazione per la protezione dei minori nel loro rispettivo settore ed elaborare una regolamentazione in materia di protezione dei minori (art. 8 e 9). Queste organizzazioni potranno presentare all’UFAS una richiesta di dichiarazione del carattere vincolante delle loro regolamentazioni in materia di protezione dei minori (art. 13). Per poter essere dichiarate vincolanti, oltre al sistema di classificazione in base all’età applicabile, le regolamentazioni dovranno anche stabilire regole per l’indicazione dell’età minima, i descrittori di contenuto e i controlli dell’età, definendo così i ruoli dei vari attori nell’attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei minori. Inoltre, dovranno disciplinare l’istituzione di uno sportello per la

protezione dei minori e i compiti del medesimo nonché l’informazione pubblica sui contenuti della regolamentazione in materia di protezione dei minori. Infine, dovranno fissare la

ripartizione delle spese connesse all’elaborazione e all’attuazione della regolamentazione, le modalità del controllo della sua attuazione e le misure nei confronti dei membri che l’avranno violata (art. 10). Il Consiglio federale deciderà in merito alla richiesta di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori per gli operatori che non sono membri delle organizzazioni in questione (art. 15).

L’avamprogetto fissa i requisiti minimi per le regolamentazioni in materia di protezione dei

minori, tra cui quelli esposti di seguito.

- Classificazione in base all’età (art. 11): per il settore dei film e quello dei videogiochi andrà

previsto un sistema di classificazione in base all’età uniforme per il rispettivo settore, con almeno cinque categorie d’età, la più alta delle quali dovrà riservare l’accesso

esclusivamente agli adulti. Per «uniforme» s’intende che un film proiettato al cinema dovrà avere la medesima classificazione in base all’età anche su DVD o altri supporti audiovisivi e su servizi a richiesta. Il sistema di classificazione in base all’età dovrà inoltre prevedere descrittori di contenuto. In questo modo le persone responsabili dell’educazione potranno orientarsi più facilmente. Per il medesimo film o videogioco la classificazione in base all’età dovrà essere la stessa in tutti i Cantoni e le regioni linguistiche della Svizzera. Non saranno più ammesse leggi cantonali con un disciplinamento derogatorio in materia di classificazione in base all’età per i film e i videogiochi, né sarà più possibile ricorrere al sistema attualmente applicato nel settore dei film, che si orienta alla classificazione in base all’età della FSK ma prevede una parziale riclassificazione da parte della Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani. Nello stabilire i sistemi di classificazione in base all’età si dovrà inoltre tenere conto delle disposizioni della legge federale del 6 ottobre 199566 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), che vanno pertanto elaborate in modo da essere il più possibile compatibili con le pertinenti prescrizioni dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv. 2 LOTC).

- Sportello per la protezione dei minori (art. 12): ciascuna organizzazione per la protezione dei

minori istituirà uno sportello incaricato di trattare i reclami concernenti la classificazione in base all’età di singoli film o videogiochi oppure il mancato rispetto delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori. Lo sportello risponderà anche alle richieste di informazioni generali relative alla protezione dei minori. Le organizzazioni per la protezione dei minori faranno rapporto all’UFAS su numero, contenuto ed esito dei reclami trattati nonché sulle eventuali conseguenze.

Se dopo due anni dall’entrata in vigore della legge nessuna regolamentazione in materia di protezione dei minori sarà stata dichiarata vincolante per il settore dei film e/o quello dei

videogiochi, se una dichiarazione del carattere vincolante sarà stata revocata o sarà decaduta, quale scenario di riserva il Consiglio federale potrà emanare autonomamente una

66 RS 946.51 Conformemente all’art. 4 cpv. 1 e 2 LOTC, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A tale scopo esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera.