Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine
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moltissimi casi, evitando l’avvio di procedure formali o altri passi simili. Spesso, infatti, gli sportelli non devono trattare reclami concreti su casi specifici, ma devono semplicemente fornire chiarimenti o rispondere a richieste di spiegazioni sul sistema di classificazione in base all’età in generale o sull’attribuzione di una determinata categoria d’età. A titolo di esempio,
benché il sistema PEGI preveda già una procedura di reclamo, a livello europeo sono rarissimi i casi che devono essere effettivamente trattati dall’organo competente.
Cpv. 2 e 3: ciononostante va prevista la possibilità di inoltrare reclami tramite una procedura standard, dato che una semplice spiegazione non è sempre sufficiente per chiudere il caso. Un reclamo riguarda un caso specifico concreto, con cui la persona che lo presenta non è
d’accordo. È tuttavia posta la condizione che i reclami siano inoltrati in forma scritta e motivati, per evitare che un’ondata di reclami futili vada a intasare gli sportelli. Da parte sua, lo sportello sarà tenuto a inviare entro 30 giorni alla persona che ha presentato il reclamo una risposta scritta in cui illustra i motivi dei risultati cui è giunto.
Cpv. 4 e 5: non vi sarà un’autorità statale che possa correggere le risposte di uno sportello ai reclami presentati in casi specifici. Affinché il settore dei film e quello dei videogiochi non siano completamente abbandonati a sé stessi, saranno tuttavia previsti diversi meccanismi di
sicurezza. Da un lato, gli sportelli dovranno presentare ogni anno all’UFAS un rapporto
contenente tutte le informazioni di rilievo sui reclami trattati Dall’altro, l’UFAS potrà esigere in qualsiasi momento di consultare l’intera documentazione inoltrata o elaborata in relazione a un reclamo, in modo da potersi fare un quadro generale dell’applicazione del sistema di
classificazione (e quindi delle sue eventuali carenze) e poter intervenire laddove necessario.
Per il resto va menzionato che gli sportelli non avranno la facoltà di intervenire nell’esecuzione della regolamentazione in materia di protezione dei minori. Se uno sportello riterrà che un reclamo sia stato presentato per un motivo valido, toccherà alla competente organizzazione prendere le misure necessarie.
D’altro canto, chiunque abbia presentato un reclamo a uno sportello e non concordi con i risultati delle verifiche di quest’ultimo potrà rivolgersi all’UFAS (cfr. art. 26 cpv. 2). Come detto, l’UFAS non potrà intervenire in casi specifici. Potrebbe tuttavia intervenire se, a causa
dell’accumularsi dei reclami, dovesse emergere un problema sostanziale concernente il
sistema di classificazione in base all’età o più in generale la regolamentazione in materia di protezione dei minori. In tal caso avrebbe la possibilità di esaminare i punti problematici della regolamentazione e, se del caso, fare revocare la dichiarazione del carattere vincolante
(cfr. art. 16 cpv. 1).
Art. 13 Richiesta di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori
Ciascuna delle organizzazioni per la protezione dei minori dovrà elaborare una
regolamentazione in materia di protezione dei minori per il proprio settore e presentare
all’UFAS una richiesta scritta affinché possa essere dichiarata vincolante. Dato che, se
potranno essere dichiarate vincolanti, diventeranno applicabili su tutto il territorio nazionale e assumeranno dunque la funzione di un’ordinanza del Consiglio federale, le regolamentazioni in materia di protezione dei minori andranno inoltrate nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano)78.
Art. 14 Esame della regolamentazione in materia di protezione dei minori
Cpv. 1: l’UFAS sottoporrà a un esame approfondito le regolamentazioni in materia di
protezione dei minori pervenute, al fine di valutare se rispettino le prescrizioni legali. Oltre a esaminare il contenuto delle regolamentazioni, l’Ufficio verificherà anche se le organizzazioni
78 Conformemente all’art. 70 Cost. e all’art. 5 della legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing).