Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine
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Art. 20 Creazione di un conto test
Cpv. 1 e 2: diversamente dai test di acquisto e dai test di entrata, l’apertura di conti test concernerà unicamente le organizzazioni per la protezione dei minori e la Confederazione, poiché i Cantoni non avranno alcun compito nel settore online. Per le organizzazioni per la protezione dei minori la possibilità di creare conti test è limitata ai servizi a richiesta, mentre per la Confederazione essa si estende anche ai servizi di piattaforma.
Cpv. 3: a differenza dei test di acquisto e dei test di entrata, la creazione di un conto test non richiede sempre il coinvolgimento di minorenni, dato che in rete non vi è un contatto personale. I conti test possono pertanto essere creati anche da adulti, indicando un’età falsa, al fine di verificare la presenza delle limitazioni d’accesso e delle misure di protezione dei minori
richieste per legge. Il coinvolgimento di minorenni è tuttavia necessario, per esempio, se il fornitore di un servizio a richiesta esige la copia di un documento d’identità.
Art. 21 Coordinamento dei test
Cpv. 1: al fine di evitare doppioni e oneri inutili, l’UFAS coordinerà i suoi test di acquisto con quelli dei Cantoni.
Cpv. 2: le organizzazioni per la protezione dei minori dovranno sempre annunciare
preventivamente i propri test alle autorità statali (a seconda del tipo di test, il Cantone
interessato o la Confederazione), per evitare doppi controlli presso i medesimi operatori.
L’UFAS e le autorità esecutive cantonali potrebbero associarsi ai test previsti, in modo da contenere il più possibile gli oneri per le imprese, senza però trascurare i loro obblighi di vigilanza. La Confederazione e i Cantoni, invece, non dovranno coordinare i propri test con quelli delle organizzazioni, in modo da poter esercitare correttamente la propria funzione di vigilanza. Essi dovranno avere la possibilità di svolgere in qualsiasi momento test non
annunciati presso i fornitori e gli organizzatori di eventi.
Art. 22 Utilizzo dei risultati dei test in procedimenti penali
A seconda dei risultati dei test di acquisto e dei test di entrata condotti da minorenni e dei tentativi di accedere a servizi a richiesta mediante conti test, potranno essere inflitte le multe previste all’articolo 32 AP-LPMFV. I risultati dei test dovranno quindi essere utilizzabili quali mezzi di prova nel quadro del procedimento penale.
La giurisprudenza ha messo in dubbio l’ammissibilità del loro impiego a tal fine. In una
sentenza del 2012, il Tribunale federale qualificava i test di acquisto di alcolici quali «inchieste mascherate», ritenendo pertanto che le informazioni ottenute attraverso questi test potessero essere utilizzate in un procedimento penale solo qualora fossero adempiute le condizioni dell’allora vigente legge sull’inchiesta mascherata79. Dal 2013 la conclusione di transazioni fittizie nel quadro di un’inchiesta penale è disciplinata dal CPP. Le cosiddette «indagini in incognito» sono ammesse soltanto quando si tratta di far luce su crimini o delitti. Possono inoltre essere condotte soltanto da agenti di polizia (art. 298a cpv. 1 CCP). I test previsti agli articoli 19 e 20 AP-LPMFV saranno invece condotti indipendentemente dallo svolgimento di un’inchiesta penale: con essi non si vuole verificare il sospetto che la persona testata abbia commesso un reato, bensì metterla alla prova per accertarsi che rispetti la legge. Il
provvedimento è attuato a scopo preventivo, per procurarsi informazioni. La presente
disposizione è quindi piuttosto ardita, in quanto dichiara ammissibile l’utilizzo dei risultati di test preventivi condotti da minorenni quali mezzo di prova nel caso di contravvenzioni, ossia la categoria «più lieve» di reati.
Nella sentenza summenzionata, il Tribunale federale ha però anche sottolineato l’importanza dei test di acquisto quali misura preventiva nell’interesse della protezione dei minori. Ha quindi
79 Sentenza del Tribunale federale 6B_334/2011 del 10 gennaio 2012, consid. 4.2.