Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

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sanzione di diritto privato o di rimborsare la penale a posteriori, qualora lo Stato infligga una multa, in modo da evitare che un membro dell’organizzazione sia punito due volte77.

Nel caso degli operatori che non avranno aderito alle organizzazioni, l’unica possibilità sarà la segnalazione alla competente autorità statale.

Le organizzazioni saranno pertanto corresponsabili per la garanzia del rispetto rigoroso delle loro regolamentazioni. La Confederazione e i Cantoni effettueranno a loro volta controlli e, se vi sono i presupposti, questi ultimi infliggeranno multe (cfr. art. 32–34). La Confederazione e i Cantoni interverranno anche attivamente, procedendo a test di acquisto e test di entrata

nonché alla creazione di conti test.

Lett. h: nella regolamentazione andrà disciplinata la ripartizione delle spese sostenute

dall’organizzazione per la protezione dei minori per l’attuazione della medesima. Il fatto che anche gli operatori che non sono membri dell’organizzazione dovranno partecipare alle spese (cfr. art. 30 cpv. 2) rappresenterà un incentivo a impegnarsi attivamente in seno

all’organizzazione e a collaborare all’elaborazione della regolamentazione.

Art. 11 Sistemi di classificazione in base all’età

Cpv. 1: attualmente in Svizzera nel settore dei film sono applicati vari sistemi. L’avamprogetto esige che gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi si accordino su un unico sistema di classificazione in base all’età per il loro settore. Non sarà pertanto più possibile mantenere parallelamente un sistema per i film su supporto audiovisivo e uno per le opere cinematografiche. L’importante è che il sistema scelto tenga conto dello stato attuale delle conoscenze e soddisfi le sempre nuove esigenze in materia di protezione dei minori.

La classificazione dei film e dei videogiochi va sempre eseguita in base a criteri e procedure ben definiti. Per chiunque richieda la classificazione di un film o un videogioco devono essere chiari i motivi per cui a quest’ultimo è stata attribuita una determinata categoria d’età. Il risultato deve essere riproducibile, il che significa che in caso di ripetizione della procedura si deve sempre giungere alla medesima categoria d’età.

Fatte salve le prescrizioni della LOTC, le organizzazioni per la protezione dei minori potranno impostare liberamente il sistema: sarebbe per esempio possibile impiegare esaminatori, che dovrebbero seguire un protocollo predefinito e prendere una decisione sulla base di determinati criteri. È altrettanto ipotizzabile che si riprenda un sistema di autoclassificazione: esso

"calcolerebbe" automaticamente la categoria d’età, sulla base di un algoritmo e delle risposte a un questionario, e permetterebbe quindi ai produttori di procedere da soli alla classificazione. In questo caso, l’organizzazione per la protezione dei minori dovrebbe provvedere con mezzi adeguati a impedire eventuali abusi nell’uso del sistema. A tal fine si dovrebbe prevedere la possibilità di intervenire in singoli casi per correggere le indicazioni fornite e, nel contempo,

prendere misure preventive per evitare il verificarsi o perlomeno il ripetersi di abusi. Un sistema di autoclassificazione presenterebbe inoltre il vantaggio di essere semplice e poco oneroso sul piano amministrativo, il che andrebbe incontro per esempio alle microimprese del settore dei videogiochi.

Cpv. 2

Lett. a: il sistema di classificazione dovrà soddisfare alcuni requisiti. Dovrà innanzitutto stabilire criteri chiari che permettano di valutare quali contenuti comportano una determinata

classificazione. Questo dovrebbe permettere di comprendere per quali motivi e a causa di quali rappresentazioni a un determinato film o videogioco è stata attribuita una certa categoria d’età. Con criteri «uniformi» si intende, in particolare, che la classificazione di un film o videogioco dovrà essere indipendente dal canale di distribuzione. In futuro sarà dunque vietato avere due classificazioni diverse per la proiezione di un film in sala e per la sua vendita su supporto

77 Cfr. p. es. l’autoregolamentazione in materia di pubblicità aggressiva per i crediti al consumo.