Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

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concerne gli sportelli per la protezione dei minori, occorreranno conoscenze specialistiche, non necessariamente disponibili all’interno dell’Amministrazione federale.

Capitolo 3: Film e videogiochi resi accessibili tramite servizi di piattaforma

Art. 18

Cpv. 1: come i servizi a richiesta, anche i servizi di piattaforma sono accessibili unicamente tramite reti di dati. Diversamente dai primi (tranne rarissimi casi), i secondi rendono accessibili film o videogiochi realizzati non da grandi imprese bensì dagli utenti stessi. Per questo motivo, a seconda delle dimensioni della piattaforma digitale, la quantità di contenuti può raggiungere livelli impossibili da gestire ed è quindi impensabile trattare questi sevizi in modo analogo ai servizi a richiesta. Si rinuncia pertanto a esigere da essi una classificazione in base all’età per tutti i contenuti. Onde evitare che i fornitori di servizi di piattaforma possano operare al di fuori del sistema di protezione dei minori, essi dovranno tuttavia prendere altri provvedimenti

adeguati per garantire una protezione dei minori efficace.

Cpv. 2: per raggiungere questo obiettivo, dovranno prendere come minimo due provvedimenti: innanzitutto dovranno implementare e gestire un sistema di controllo dell’età (lett. a; questo requisito è sostanzialmente analogo a quello previsto per i servizi a richiesta) e inoltre

dovranno implementare e gestire un sistema che permetta agli utenti di segnalare contenuti inappropriati (lett. b). Data la rinuncia a una classificazione di tutti i contenuti in diverse

categorie d’età, il controllo dell’età non potrà basarsi sulle stesse categorie previste dai sistemi di classificazione delle organizzazioni per la protezione dei minori. Con il sistema di

segnalazione si dovrà pertanto permettere agli utenti di assumersi una certa responsabilità, dando loro la possibilità di segnalare contenuti inappropriati per i minorenni.

L’autoregolamentazione verrà così estesa a un ulteriore livello, vale a dire quello dell’intera popolazione.

In generale, con questi requisiti per i servizi di piattaforma ci si vuole allineare alla

regolamentazione europea della direttiva SMA.

Cpv. 3: analogamente a quanto previsto per i servizi a richiesta, nemmeno i fornitori di servizi di piattaforma potranno utilizzare a fini commerciali i dati di minorenni che avranno raccolto.

Capitolo 4: Test

Art. 19 Test di acquisto e test di entrata

Cpv. 1: l’articolo 20 darà ai vari attori la possibilità di svolgere test di acquisto e test di entrata, nel quadro della loro attività di vigilanza, facendo ricorso a minorenni. Questi test potranno essere svolti o commissionati sia dalle organizzazioni per la protezione dei minori che dalla Confederazione e dai Cantoni. I test saranno svolti a campione; non ne sono previsti a tappeto su tutto il territorio nazionale.

Cpv. 2: il test di acquisto si limita all’acquisto di film o videogiochi su supporto audiovisivo, che può avvenire presso un commerciante in loco (competenza dei Cantoni) o presso dettaglianti online (competenza dell’UFAS).

L’espressione «test di acquisto» è stata scelta per motivi di semplicità, ma si riferisce anche ad altri modi di procurarsi supporti audiovisivi, come ad esempio il noleggio.

Cpv. 3: quanto previsto per i test di acquisto vale anche per i test di entrata: anche nel loro caso è ragionevolmente impossibile procedere a una verifica dei controlli dell’età senza

ricorrere a minorenni.

Questi test saranno svolti su incarico della Confederazione, dei Cantoni o delle due

organizzazioni per la protezione dei minori.