Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

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audiovisivo. Allo stesso modo, l’attribuzione di una categoria d’età a un medesimo film per la proiezione al cinema non dovrà più variare da un Cantone all’altro. Varrà dunque il principio «Un film/videogioco, una categoria d’età». Si potrà derogare a questo principio soltanto nel caso di una versione censurata, da cui saranno state rimosse scene problematiche dal punto di vista della protezione dei minori al fine di ottenerne la classificazione in una categoria d’età più bassa. In tal caso si potrà parlare, in un certo senso, di un "altro" film o videogioco, il che giustifica una nuova classificazione in base all’età (e quindi una nuova indicazione dell’età minima).

Lett. b: l’avamprogetto stabilisce che il sistema di classificazione in base all’età deve prevedere almeno cinque categorie d’età diverse. Le organizzazioni per la protezione dei minori saranno libere di applicare una categorizzazione ancora più precisa. Occorre tuttavia considerare che in tal caso diventerebbe più difficile delimitare e motivare le varie categorie. L’età minima prevista nell’avamprogetto per la categoria più alta è, obbligatoriamente, «a partire dai 18 anni»,

affinché i minori non possano accedere ai contenuti meno appropriati per loro (benché legali). Ovviamente le categorie scelte dovranno perseguire l’obiettivo primario della protezione dei minori e, quindi, essere sensate, affinché il Consiglio federale possa poi dichiararle vincolanti.

L’avamprogetto non impone alle due organizzazioni per la protezione dei minori di consultarsi e accordarsi su categorie d’età comuni. È dunque possibile che l’una preveda ad esempio una categoria «a partire dai 15 anni» e l’altra opti per una «a partire dai 16 anni». Solo all’interno del medesimo settore non vi dovranno essere classificazioni diverse per gli stessi contenuti.

Lett. c: al fine di favorire un’ampia applicazione del sistema di classificazione in base all’età ed evitare che esso venga aggirato, la classificazione standard sarà «a partire dai 18 anni».

Nell’interesse della protezione dei minori, grazie a questa disposizione non sarà più possibile, per esempio, non far classificare un film estremamente violento oppure farlo classificare in modo che gli venga attribuita una categoria d’età più bassa di quella che dovrebbe avere, un problema che riguarda in particolare le opere cinematografiche nei Cantoni che attualmente prevedono per principio un’età minima di 16 anni per la proiezione pubblica dei film della categoria d’età più alta. Le nuove disposizioni, infatti, non permetterebbero più di avere

categorie d’età diverse per la proiezione pubblica e per la vendita su supporto audiovisivo.

Lett. d: il sistema di classificazione in base all’età dovrà inoltre prevedere descrittori di

contenuto (cfr. spiegazioni al commento all’art. 5 cpv. 1).

Cpv. 3: il sistema di classificazione in base all’età andrà tenuto costantemente aggiornato. Se per esempio sviluppi sociopolitici o nuove scoperte scientifiche porteranno a concludere che il sistema non soddisfa più le esigenze di quel dato momento, l’organizzazione interessata dovrà provvedere ad adeguarlo.

Art. 12 Sportelli per la protezione dei minori e reclami

Cpv. 1: ciascuna organizzazione per la protezione dei minori dovrà istituire uno sportello per la protezione dei minori, che fungerà da primo interlocutore per tutte le questioni concernenti la protezione dei minori nel suo settore di competenza. Potrà rivolgersi agli sportelli chiunque abbia richieste di informazioni generali sulla protezione dei minori in materia di film o

videogiochi, non condivida una determinata classificazione in base all’età oppure desideri denunciare una violazione della regolamentazione in materia di protezione dei minori. Ci si potrà indirizzare agli sportelli sia presentando un reclamo, che dovrà essere trattato mediante una procedura standard, sia sottoponendo senza requisiti formali una richiesta di informazioni concernente la protezione dei minori. Il trattamento di questi reclami e richieste sarà gratuito. Gli sportelli saranno pertanto il principale anello di congiunzione tra le due organizzazioni per la protezione dei minori e i cittadini, vale a dire i consumatori.

Come dimostrano le esperienze di altri Paesi, l’istituzione di strutture facilmente accessibili che rispondono in modo competente a domande sulla protezione dei minori permette di risolvere