Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine
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Lett. d: dato che le regolamentazioni in materia di protezione dei minori varranno a livello svizzero, ciascuna delle due organizzazioni dovrà coprire l’intero territorio nazionale. Le
differenze culturali in Svizzera non sono infatti tali da giustificare soluzioni separate. Per questo motivo, le istituende organizzazioni per la protezione dei minori dovranno essere attive a livello nazionale.
Lett. e: poiché un elemento del sistema previsto consiste nella predisposizione di uno sportello per la protezione dei minori da parte delle organizzazioni competenti, un tale sportello dovrà essere effettivamente istituito (cfr. art. 12).
Art. 10 Requisiti generali per le regolamentazioni in materia di protezione dei minori
Questo articolo stabilisce i punti rilevanti per la protezione dei minori che le regolamentazioni in materia dovranno disciplinare come minimo. La responsabilità finale per l’elaborazione e il contenuto delle regolamentazioni, nel rispetto delle prescrizioni del presente avamprogetto,
incomberà esclusivamente alle organizzazioni per la protezione dei minori. Le organizzazioni saranno libere di decidere se elaborare ulteriori disposizioni nelle proprie regolamentazioni. Al rispetto di queste ultime sarebbero però tenuti esclusivamente i membri dell’organizzazione in questione, poiché soltanto i punti menzionati di seguito saranno dichiarati vincolanti.
Lett. a: uno dei cardini delle regolamentazioni è il sistema di classificazione in base all’età. Le organizzazioni per la protezione dei minori saranno libere di scegliere quale sistema riprendere. Per spiegazioni più dettagliate sul sistema di classificazione in base all’età si rinvia al
commento all’articolo 11.
Lett. b: le disposizioni sull’indicazione dell’età minima, sui descrittori di contenuto e sul controllo dell’età andranno definite in modo dettagliato. A questo proposito, l’avamprogetto prescrive unicamente i requisiti minimi (art. 5–7). Le organizzazioni per la protezione dei minori saranno libere di decidere l’impostazione grafica dell’indicazione dell’età minima come pure le modalità e il luogo (cassa o entrata dell’evento) del controllo dell’età.
Le organizzazioni dovranno disciplinare anche l’impiego di trailer e filmati pubblicitari
(soprattutto nel caso delle proiezioni cinematografiche). È per esempio ipotizzabile una
prescrizione secondo cui la scelta dei trailer e dei filmati pubblicitari deve orientarsi alla
categoria d’età prevista per il film principale.
Infine, le regolamentazioni dovranno disciplinare anche la gestione dei film e dei videogiochi che erano già in commercio prima che esse fossero dichiarate vincolanti.
Lett. c e d: per le spiegazioni relative a queste lettere si rinvia al commento all’articolo 12.
Lett. e: soprattutto nei primi tempi dopo l’entrata in vigore delle nuove regolamentazioni, le organizzazioni per la protezione dei minori e gli operatori a esse aderenti dovranno informare il pubblico con mezzi adeguati, in particolare riguardo al sistema di classificazione in base all’età applicabile nonché alle indicazioni dell’età minima e ai descrittori di contenuto da esso previsti. Le organizzazioni per la protezione dei minori dovranno stabilire le modalità di questa attività informativa. Si presuppone inoltre la predisposizione di un sito Internet sul quale queste
informazioni siano costantemente disponibili.
Lett. f e g: in un sistema di coregolamentazione, le organizzazioni saranno corresponsabili per l’attuazione, il controllo e l’esecuzione della regolamentazione in materia di protezione dei minori. Per questo motivo, la regolamentazione dovrà menzionare in che modo
l’organizzazione intende far applicare correttamente la medesima. Dovrà tra l’altro prevedere la possibilità di prendere misure contro i membri dell’organizzazione che commettono infrazioni, per esempio infliggendo sanzioni di diritto privato. Nelle loro regolamentazioni, le
organizzazioni per la protezione dei minori potranno prevedere la possibilità di rinunciare alla