Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine
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L’impiego effettivo del sistema di controllo messo a disposizione dal fornitore del servizio resterà di responsabilità dei genitori. Se questi decideranno attivamente di non utilizzare il sistema, la loro decisione andrà accettata e non potrà essere imputata al fornitore del servizio a richiesta. Si tratta di un caso analogo a quello di un genitore che acquista un film o un
videogioco su supporto audiovisivo e lo mette a disposizione di suo figlio, anche se questi non ha ancora raggiunto l’età minima prevista in base alla classificazione.
Cpv. 3: analogamente a quanto previsto dalla direttiva SMA riveduta, l’AP-LPMFV stabilisce che i minorenni vanno protetti anche sotto il profilo del diritto in materia di protezione dei dati. I servizi a richiesta non potranno dunque utilizzare a fini commerciali i dati di minorenni che avranno raccolto. Se da un lato è inevitabile che questi dati vengano trattati nel quadro
dell’offerta di un servizio a richiesta, dall’altro occorre vietare un loro ulteriore impiego.
Sezione 2: Dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori
La Sezione 2 stabilisce la procedura per la dichiarazione del carattere vincolante delle
regolamentazioni in materia di protezione dei minori, ispirandosi a quella prevista per i contratti collettivi di lavoro. Essa fissa i requisiti che le organizzazioni per la protezione dei minori e le loro regolamentazioni dovranno soddisfare affinché le regolamentazioni in materia di
protezione dei minori possano essere dichiarate vincolanti.
Art. 8 Principio
Questo articolo sancisce il principio della coregolamentazione: con l’AP-LPMFV la
Confederazione pone le condizioni quadro, mentre le organizzazioni per la protezione dei minori saranno responsabili per le disposizioni d’esecuzione sotto forma di regolamentazioni in materia di protezione dei minori. Se adempieranno i requisiti previsti dalla legge, queste ultime potranno essere dichiarate vincolanti per tutti gli operatori del rispettivo settore.
Art. 9 Requisiti per le organizzazioni per la protezione dei minori
Cpv. 1: questo capoverso elenca i requisiti che le organizzazioni per la protezione dei minori dovranno adempiere cumulativamente affinché una regolamentazione in materia di protezione dei minori possa essere dichiarata vincolante. Al fine di raggiungere l’obiettivo di migliorare la protezione dei minori, ci si aspetta che i vari operatori si associno, per settore, in
un’organizzazione per la protezione dei minori. Andranno pertanto istituite due organizzazioni, una per il settore dei film e una per quello dei videogiochi.
Lett. a: per perseguire in modo credibile l’obiettivo del rafforzamento della protezione dei minori, le organizzazioni competenti dovranno assumere principalmente compiti in questo ambito.
Lett. b e c: l’intenzione del requisito della rappresentatività è evidente: l’obiettivo delle presenti disposizioni non può essere quello di far elaborare da un gruppo ristretto di operatori una regolamentazione in materia di protezione dei minori che, in virtù del carattere vincolante conferitole dal Consiglio federale, sarà poi applicabile a tutti gli operatori. Fin dall’inizio si dovrà coinvolgere direttamente nei lavori il maggior numero possibile di operatori dei settori in
questione. L’organizzazione per la protezione dei minori dovrà pertanto essere aperta a tutti gli operatori che saranno soggetti alla sua regolamentazione vincolante. A questo riguardo si presuppone un forte impegno in termini di comunicazione e coordinamento tra gli operatori, perché altrimenti vi è il rischio che vengano a crearsi diverse organizzazioni parallele. Spetterà al Consiglio federale definire più precisamente, a livello di ordinanza, i requisiti richiesti in materia di rappresentatività (cpv. 3). Si pensa in particolare alla copertura dell’attuale mercato dei film e di quello dei videogiochi.