Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

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soddisfino i requisiti di cui all’articolo 9. Se del caso, queste dovranno fornire le prove

necessarie.

Cpv. 2: nel quadro di questo processo di esame, i Cantoni saranno invitati in forma adeguata a esprimere il loro parere. A tal fine potrebbe per esempio essere consultata la CDDGP. L’UFAS avrà inoltre la possibilità di fare ricorso a periti ed esperti indipendenti.

Cpv. 3 e 4: nel quadro del suo esame l’UFAS potrà chiedere alle organizzazioni di completare la loro regolamentazione o correggerne eventuali errori. Solo quando soddisferà tutti i requisiti stabiliti dal presente avamprogetto, una regolamentazione verrà presentata al Consiglio

federale con la richiesta di dichiarazione del carattere vincolante.

Art. 15 Dichiarazione del carattere vincolante della regolamentazione in materia di protezione dei minori e sua pubblicazione

Cpv. 1 e 2: dopo l’esame da parte dell’UFAS, il Consiglio federale deciderà se dichiarare vincolante la regolamentazione in materia di protezione dei minori sottopostagli e, in caso affermativo, ne determinerà l’entrata in vigore. Dato che le misure in caso di violazione della regolamentazione in materia di protezione dei minori da parte dei membri di un’organizzazione non possono produrre alcun effetto nei confronti degli operatori che non ne sono membri,

questo aspetto è escluso dalla dichiarazione del carattere vincolante.

Cpv. 3: se la decisione del Consiglio federale sarà positiva, in virtù del suo carattere normativo la regolamentazione in materia di protezione dei minori sarà pubblicata nel Foglio federale e la dichiarazione del suo carattere vincolante sarà notificata nel Foglio ufficiale svizzero di

commercio (FUSC).

Art. 16 Revoca e caducità della dichiarazione del carattere vincolante

Cpv. 1: se una regolamentazione in materia di protezione dei minori dichiarata vincolante non soddisferà più tutti i requisiti legali (p. es. in seguito a una modifica di legge o se il sistema di classificazione in base all’età non è più conforme allo stato attuale delle conoscenze in materia di protezione dei minori), il Consiglio federale revocherà la dichiarazione del carattere

vincolante.

Cpv. 2: affinché una modifica della regolamentazione in materia di protezione dei minori possa essere dichiarata vincolante, andrà presentata al Consiglio federale una nuova richiesta per la regolamentazione adeguata. La vigente dichiarazione del carattere vincolante decadrà se la modifica della regolamentazione entrerà in vigore senza che il Consiglio federale abbia deciso di dichiararla vincolante.

Sezione 3: Regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale

Art. 17

Cpv. 1: per il caso in cui il Consiglio federale non abbia dichiarato vincolante alcuna

regolamentazione in materia di protezione dei minori o quella dichiarata vincolante sia stata revocata o sia decaduta, l’articolo 17 prevede un «meccanismo di riserva», in base al quale il Governo emanerebbe mediante una nuova ordinanza le disposizioni necessarie nell’ambito della protezione dei minori. Concretamente, emanerebbe disposizioni d’esecuzione sui punti di cui all’articolo 10 capoverso 1 del presente avamprogetto (ad eccezione di quelli di cui alle lett. g e h). L’ordinanza prescriverebbe a tutti gli operatori del settore in questione l’applicazione di un determinato sistema di classificazione in base all’età nonché regole per l’indicazione dell’età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell’età.

Cpv. 2: l’esecuzione delle disposizioni eventualmente emanate dal Consiglio federale potrà essere delegata a terzi. È evidente che, anche in questo caso, in particolare per quanto