Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine
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Art. 25 Compiti di vigilanza dei Cantoni
Cpv. 1: i Cantoni avranno il compito di vigilare, sul loro territorio, sul rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge, segnatamente da parte dei fornitori di supporti audiovisivi ed organizzatori di eventi che rendono accessibili film o videogiochi in loco (p. es. in negozi o sale
cinematografiche).
Cpv. 2: dato che l’attività di vigilanza dei Cantoni sarà parallela a quella della Confederazione, i Cantoni dovranno presentare annualmente all’UFAS un resoconto della loro attività di controllo. Successivamente, l’UFAS pubblicherà un rapporto che riferirà tra l’altro sull’attività di vigilanza statale (cfr. art. 28).
Art. 26 Compiti di vigilanza dell’UFAS
Cpv. 1: l’UFAS avrà la competenza di vigilare su tre ambiti in cui film e videogiochi non sono resi accessibili in loco. Il primo è quello dei negozi online (lett. a), che rendono accessibili supporti audiovisivi mediante una transazione a distanza con i consumatori. La competenza di vigilanza dell’UFAS deriva dal fatto che la fornitura di film e videogiochi via Internet non rientra nella sfera di competenza di un determinato Cantone. Il secondo è quello dei fornitori di servizi a richiesta (lett. b), che, come i negozi online, rendono accessibili film e videogiochi
indipendentemente dalla loro ubicazione e da quella dei consumatori. L’ultimo, per lo stesso motivo dei servizi a richiesta, è quello dei servizi di piattaforma (lett. c).
Cpv. 2: se una persona che ha inoltrato un reclamo a uno sportello per la protezione dei minori non sarà d’accordo con i risultati delle sue verifiche, potrà rivolgersi all’UFAS.
Questa disposizione dovrebbe permettere all’UFAS di rendersi conto di eventuali problemi legati alle regolamentazioni in materia di protezione dei minori anche grazie alle indicazioni dei cittadini e, se del caso, di esigere dalle organizzazioni competenti l’adeguamento delle loro regolamentazioni. L’UFAS non avrà tuttavia la competenza di sottoporre a esame l’esito delle verifiche di uno sportello in un caso specifico, né tantomeno di contestarlo. Le sue competenze per quanto concerne gli sportelli si limiteranno in quest’ambito all’esercizio di una semplice funzione di vigilanza (cfr. commento all’art. 12).
Capitolo 6: Coordinamento
Art. 27
L’UFAS assumerà un ruolo di coordinamento nell’ambito della protezione dei minori nel settore dei film e in quello dei videogiochi, che non includerà soltanto il coordinamento dell’esecuzione diretta dell’AP-LPMFV, ma anche altri aspetti di tale protezione. In particolare per quanto concerne le disposizioni in materia di protezione dei minori nel settore di Internet, l’obiettivo sarà quello di migliorare il dialogo tra tutti gli organi della Confederazione e i servizi
specializzati privati coinvolti.
Capitolo 7: Rapporti annuali e valutazioni
Art. 28 Rapporti annuali
L’UFAS e le organizzazioni per la protezione dei minori pubblicheranno annualmente un rapporto in cui illustreranno al pubblico l’attività svolta nell’ambito della protezione dei minori in materia di film e videogiochi.
Cpv. 1: l’UFAS pubblicherà un rapporto in cui esaminerà le attività di vigilanza della
Confederazione e dei Cantoni, indicando per esempio il numero di controlli e di test di acquisto e di entrata effettuati, come pure le multe inflitte dai Cantoni.