Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo

Cpv. 2: le organizzazioni per la protezione dei minori dovranno redigere annualmente un rapporto sulla loro attività di vigilanza. Esso informerà riguardo ai reclami trattati dagli sportelli per la protezione dei minori e alle eventuali misure prese in seguito ai medesimi. Vi saranno inoltre indicati il numero di controlli effettuati e di infrazioni constatate nonché le misure

adottate. Non vi si dovranno invece menzionare esplicitamente i nomi di persone fisiche e giuridiche che hanno violato la regolamentazione in materia di protezione dei minori.

Art. 29 Valutazioni e rapporti destinati al Consiglio federale

Per avere un quadro generale dell’efficacia dell’AP-LPMFV, l’UFAS dovrà svolgere

regolarmente valutazioni e presentare i relativi rapporti al Consiglio federale. In considerazione della continua evoluzione delle sfide in questo settore ancora recente e molto dinamico, appare assai opportuno prevedere un controllo regolare dell’esecuzione della legge, per poter reagire tempestivamente a eventuali (nuove) sfide.

Capitolo 8: Finanziamento

Art. 30 Ripartizione delle spese

Cpv. 1: in questo capoverso è stabilito il principio secondo cui ogni attore che svolge compiti esecutivi (operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi, fornitori di servizi di

piattaforma, Cantoni e Confederazione) assume le relative spese. Gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi assumeranno pertanto le spese connesse con l’istituzione delle organizzazioni, l’elaborazione delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori, il controllo del loro rispetto ecc. Dal canto loro, i Cantoni assumeranno quelle connesse con le proprie attività di vigilanza e di controllo e la Confederazione quelle derivanti dalla propria attività. È prevista un’eccezione per la riscossione di emolumenti secondo l’articolo 31

capoverso 1 del presente avamprogetto.

Cpv. 2: dato che la regolamentazione in materia di protezione dei minori sarà dichiarata

vincolante e avrà quindi validità generale, tutti gli operatori dovranno partecipare

adeguatamente alle spese per la sua elaborazione e attuazione. Non si giustificherebbe infatti che un operatore che non è membro dell’organizzazione debba sostenere minori spese rispetto a uno che vi ha aderito. Nella regolamentazione in materia di protezione dei minori si dovrà pertanto stabilire come ripartire le spese sostenute nel settore in questione.

Cpv. 3: dato il meccanismo di riserva previsto all’articolo 17 del presente avamprogetto, questa disposizione stabilisce che gli operatori di un settore saranno tenuti ad assumere le spese di esecuzione della regolamentazione anche se quest’ultima sarà emanata sussidiariamente dal Consiglio federale. Questo si giustifica con il fatto che gli operatori del settore avrebbero la possibilità di elaborare autonomamente una regolamentazione in materia di protezione dei minori tramite l’organizzazione del loro settore. Se non sfrutteranno questa possibilità o non lo faranno in misura soddisfacente, ciò non può e non deve esonerarli in seguito dall’attuare correttamente la regolamentazione. Poiché è chiaro che l’attuazione pratica di quest’ultima comporterà delle spese, occorre impedire che gli operatori di un settore possano sottrarsi al loro obbligo di parteciparvi omettendo di elaborare la regolamentazione in materia di protezione dei minori.

Art. 31 Emolumenti

Per i test svolti dall’UFAS e dai Cantoni nel quadro della loro attività di vigilanza, potranno essere riscossi emolumenti presso le imprese e le persone sottoposte a controlli. Essi potranno tuttavia essere addebitati solo nei casi in cui sarà stata rilevata un’infrazione. Sarebbe infatti inopportuno addebitare spese per i test agli operatori che rispettano pienamente le prescrizioni della legge.