Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine
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Capitolo 9: Disposizioni penali
Il capitolo 9 prevede disposizioni penali che consentiranno alle autorità penali di intervenire in caso di determinate violazioni dell’AP-LPMFV e di infliggere pene ai trasgressori.
Art. 32 Contravvenzioni
Dall’articolo sullo scopo traspare il bene giuridico che si intende proteggere con il presente articolo, vale a dire lo sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale dei minorenni, che può essere compromesso da contenuti inappropriati di film e videogiochi (cfr. art. 1 AP-
LPMFV). Il bene giuridico protetto è dunque esposto a un pericolo astratto.
La fattispecie di cui al capoverso 1 circoscrive le infrazioni punibili. Si tratta di omissioni: la violazione consiste nel non prendere i provvedimenti prescritti dalla legge. Conformemente al principio della coregolamentazione, ciascuna delle due organizzazioni dovrà emanare una propria regolamentazione in materia di protezione dei minori. La legge stabilisce però alcuni requisiti minimi: i fornitori di supporti audiovisivi e i fornitori di servizi a richiesta potranno rendere accessibili unicamente film e videogiochi recanti in modo ben visibile l’indicazione dell’età minima richiesta come anche i descrittori di contenuto (art. 5 cpv. 1 AP-LPMFV),
mentre gli organizzatori di eventi dovranno esporre in modo ben visibile questa indicazione nei punti di vendita di biglietti e nel luogo di svolgimento degli eventi (art. 5 cpv. 2 AP-LPMFV). La lettera a dichiara punibili le persone fisiche che, presso i summenzionati fornitori od
organizzatori di eventi, ometteranno tale indicazione.
I fornitori di supporti audiovisivi e gli organizzatori di eventi dovranno inoltre procedere a un controllo dell’età prima di rendere accessibile un film o un videogioco a minorenni (art. 6 AP-LPMFV). I fornitori di servizi a richiesta o di piattaforma saranno tenuti a implementare o gestire un sistema di controllo dell’età (art. 7 cpv. 2 lett. a e 18 cpv. 2 lett. a AP-LPMFV); la violazione di questi obblighi relativi al controllo dell’età sarà punita in virtù della lettera b.
La legge contempla inoltre prescrizioni specifiche per i fornitori di servizi a richiesta e quelli di servizi di piattaforma: conformemente alla lettera c, nel caso dei servizi a richiesta saranno punibili le persone che omettono di mettere a disposizione un sistema di controllo parentale (art. 7 cpv. 2 lett. b AP-LPMFV), mentre secondo la lettera d, nel caso dei servizi di piattaforma, sarà punibile chi non implementa o gestisce un sistema per la segnalazione di contenuti inappropriati per i minorenni (art. 18 cpv. 2 lett. b AP-LPMFV).
Alla fattispecie di cui al presente capoverso sarà applicabile la parte generale del CP e quindi anche il suo sistema sanzionatorio (art. 333 cpv. 1 CP). Essa si configura quale
contravvenzione (art. 103 CP) per la quale è comminata una multa fino a 40 000 franchi.
Saranno punibili anche il tentativo e la complicità (cpv. 2).
Il principio di legalità penale sancito dall’articolo 1 CP richiede tra l’altro che una fattispecie di reato sia sufficientemente definita. I comportamenti vietati o, al contrario, prescritti devono essere descritti con sufficiente precisione nella legge82. Nel caso del presente avamprogetto, la definizione delle omissioni punibili si basa sui requisiti minimi stabiliti nel medesimo per le regolamentazioni in materia di protezione dei minori. Le regolamentazioni elaborate dalle organizzazioni per la protezione dei minori e approvate dal Consiglio federale saranno però comunque rilevanti per la determinazione della punibilità, in quanto descrivono in modo preciso e dettagliato il sistema di classificazione in base all’età nonché le regole per l’indicazione dell’età minima e per il controllo dell’età.
82 Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 4a edizione, Berna 2011, § 4 N 14 segg.