Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine
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Art. 33 Infrazioni commesse nell’azienda
La legge federale del 22 marzo 197483 sul diritto penale amministrativo (DPA) è applicabile direttamente solo nei casi in cui il procedimento e il giudizio per un’infrazione sono demandati a un’autorità amministrativa della Confederazione (art. 1 DPA). Con l’articolo 35 AP-LPMFV, due disposizioni della DPA sono però dichiarate applicabili anche per i procedimenti dinanzi alle autorità cantonali di perseguimento penale. Si tratta delle disposizioni penali sulle infrazioni commesse nell’azienda secondo gli articoli 6 e 7 DPA.
In virtù dell’articolo 6 capoverso 1 DPA, per principio sarà sempre punibile la persona fisica che ha commesso il reato, ossia che, nel caso dell’AP-LPMFV, ha mancato ai suoi doveri
omettendo l’indicazione dell’età minima, il controllo dell’età o l’implementazione dei sistemi richiesti. Il capoverso 2 del medesimo articolo consente di punire, oltre a questa persona,
anche il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata. I
dirigenti sono infatti tenuti a garantire il rispetto degli obblighi di diritto amministrativo all’interno dell’azienda. Conformemente all’articolo 6 capoverso 2 DPA, saranno punibili se avranno omesso di prendere misure adeguate o dare istruzioni a tal fine84.
Conformemente all’articolo 7 DPA, se la determinazione delle persone fisiche punibili
causerebbe un onere sproporzionato, in casi poco gravi si potrà, in loro vece, condannare l’impresa al pagamento della multa.
Art. 34 Perseguimento penale
Il capoverso 1 stabilisce che il perseguimento penale sarà compito dei Cantoni. All’UFAS incomberà la vigilanza nel settore online (art. 26 AP-LPMFV). Per questa ragione è opportuno che l’UFAS segnali alle autorità cantonali di perseguimento penale possibili contravvenzioni rilevate nel quadro della sua attività di vigilanza. Il capoverso 2 stabilisce tale diritto di
segnalazione.
Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 35 Prescrizioni dei Cantoni
Le disposizioni d’esecuzione cantonali dovranno essere emanate o adeguate entro due anni dall’entrata in vigore dell’AP-LPMFV. Entro la stessa data andranno adeguate anche le vigenti leggi sul cinema cantonali che disciplinano aspetti della protezione dei minori regolamentati a livello federale.
Non sarebbero più possibili regolamentazioni più restrittive dei Cantoni, quali ad esempio l’indicazione vincolante di un’«età raccomandata» oltre all’età minima. Le prescrizioni relative all’età saranno di competenza esclusiva delle organizzazioni di protezione dei minori.
Art. 37 Referendum ed entrata in vigore
Cpv. 2: la legge dovrà entrare in vigore in modo scaglionato, dato che la maggior parte degli articoli sarà applicabile solo dopo che una regolamentazione in materia di protezione dei minori sarà stata dichiarata vincolante. Per questo motivo, si dovranno introdurre dapprima, in
particolare, gli articoli sulla dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori e solo in un secondo tempo quelli sull’indicazione dell’età minima e sul controllo dell’età.
83 RS 313.0
84 DTF 142 IV 315, consid. 2.