Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 63 pagine

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Dipendenze Svizzera rifiuta la proposta ripartizione delle spese. L’esecuzione della legge è compito della Confederazione e dei Cantoni e da questi deve essere anche finanziata. Tuttavia, la fondazione vedrebbe di buon occhio una tassa a destinazione vincolata dovuta alla Confederazione o ai Cantoni per la prevenzione e il trattamento, come avviene già per altri prodotti potenzialmente nocivi (giochi in denaro, alcol, tabacco).

3.3.3.33 Art. 31 Emolumenti

1 Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per i test svolti dall’UFAS e gli importi massimi per gli emolumenti che i Cantoni possono riscuotere per lo svolgimento di test.

2 Per i test che non danno luogo a contestazioni non sono riscossi emolumenti.

Tutti i partecipanti che si sono pronunciati sull’articolo 31 richiedono modifiche o esprimono riserve.

Approvazione parziale dell’articolo 31 nella formulazione proposta

Dieci Cantoni (ZH, UR, NW, GL, BS, BL, SH, GR, NE e JU), CDDGP, CPEJ e CDOS approvano soltanto in parte l’articolo 31 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all’articolo 31

GL chiede, qualora la Confederazione dovesse rifiutare di partecipare alle spese di controllo ed esecuzione sostenute dai Cantoni, che la competenza per la riscossione e la fissazione degli emolumenti cantonali venga integralmente delegata ai Cantoni (cfr. il commento all’art. 30).

• Altri suggerimenti e riserve in merito all’articolo 31

Sette Cantoni (ZH, UR, NW, BS, BL, SH e GR), CDDGP, CPEJ e CDOS chiedono che la Confederazione coinvolga adeguatamente i Cantoni nella fissazione degli emolumenti che questi possono prelevare per la loro attività di controllo. NE e JU sperano che sotto questo aspetto la Confederazione adotti un approccio pragmatico. Secondo JU gli emolumenti dovrebbero poter essere anche adeguati in base all’entità e all’evoluzione delle spese sostenute dai Cantoni.

3.3.3.34 Art. 32 Contravvenzioni

1 È punito con una multa fino a 40 000 franchi chi rende accessibile un film o un videogioco e omette intenzionalmente di:

a. esporre in modo ben visibile l’indicazione dell’età e i descrittori di contenuto (art. 5);

b. procedere a un controllo dell’età (art. 6) oppure implementare o gestire un sistema di controllo dell’età (art. 7 cpv. 2 lett. a e 18 cpv. 2 lett. a);

c. mettere a disposizione un sistema di controllo parentale (art. 7 cpv. 2 lett. b);

d. implementare o gestire un sistema per la segnalazione di contenuti inappropriati per i minorenni (art. 18 cpv. 2 lett. b).

2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

Approvazione dell’articolo 32 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, 17 Cantoni (BE, LU, UR, SZ, OW, NW, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG,

TI, VD, VS e JU), COFEM, Croix-Bleue, DOJ, Experts Romandie, FV Sucht, GameRights, GREA, JIF, JIM, media FORTI, PJ, FSAG, SGN, Zentrum für Spielsucht e 5 privati

(pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l’articolo 32 nella formulazione proposta. A loro giudizio le disposizioni penali proposte sono adeguate. BE sottolinea esplicitamente di ritenere adeguata anche l’entità delle multe.