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Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 14 pagine

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Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi

della tecnologia di registro distribuito

6. Legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari

Art. 6 cpv. 2

2 L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 lettera a permette di esercitare anche l’attività di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.

Art. 16 Organo di mediazione

1 Al più tardi all’inizio della loro attività gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo l’articolo 3 lettera c della legge del 15 giugno 201812 sui servizi finanziari (LSerFi) devono affiliarsi a un organo di mediazione.

2 Si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli organi di mediazione del titolo quinto della LSerFi.

Art. 41 lett. b, n. 3

Per società di intermediazione mobiliare s’intende chiunque, a titolo professionale:

b. negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principal-

mente sul mercato finanziario e:

3. gestisce un sistema organizzato di negoziazione di cui all’articolo 42 della legge del 19 giugno 201513 sull’infrastruttura finanziaria; o

Art. 67 cpv. 2

2 Le disposizioni della LBCR relative alla garanzia dei depositi e agli averi non rivendicati si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 lettera a.

7. Legge del 10 ottobre 199714 sul riciclaggio di denaro

Art. 2 cpv. 2 lett. dquater

2 Sono intermediari finanziari:

dquater. i sistemi di negoziazione per valori mobiliari basati sulla tecnologia di regi-

Consultazionestro distribuito di cui all’articolo 73a della legge sull’infrastruttura finanziaria

(sistemi di negoziazione TRD);

11 RU 2018 5247

12 FF 2018 3067

13 RS 958.1

14 RS 955.0