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Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 14 pagine
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Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi
della tecnologia di registro distribuito
6. Legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari
Art. 6 cpv. 2
2 L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 lettera a permette di esercitare anche l’attività di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.
Art. 16 Organo di mediazione
1 Al più tardi all’inizio della loro attività gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo l’articolo 3 lettera c della legge del 15 giugno 201812 sui servizi finanziari (LSerFi) devono affiliarsi a un organo di mediazione.
2 Si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli organi di mediazione del titolo quinto della LSerFi.
Art. 41 lett. b, n. 3
Per società di intermediazione mobiliare s’intende chiunque, a titolo professionale:
b. negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principal-
mente sul mercato finanziario e:
3. gestisce un sistema organizzato di negoziazione di cui all’articolo 42 della legge del 19 giugno 201513 sull’infrastruttura finanziaria; o
Art. 67 cpv. 2
2 Le disposizioni della LBCR relative alla garanzia dei depositi e agli averi non rivendicati si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 lettera a.
7. Legge del 10 ottobre 199714 sul riciclaggio di denaro
Art. 2 cpv. 2 lett. dquater
2 Sono intermediari finanziari:
dquater. i sistemi di negoziazione per valori mobiliari basati sulla tecnologia di regi-
Consultazionestro distribuito di cui all’articolo 73a della legge sull’infrastruttura finanziaria
(sistemi di negoziazione TRD);
11 RU 2018 5247
12 FF 2018 3067
13 RS 958.1
14 RS 955.0