Progetto
Consultazione 2019/15: Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi
della tecnologia di registro distribuito
Art. 12 lett. a
La vigilanza relativa all’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:
a. alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 let-
tere a–dquater;
Art. 17 lett. a
Se non esistono norme di autodisciplina riconosciute, gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e il loro adempimento sono disciplinati:
a. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 let-
tere a–dquater;
Art. 22a cpv. 2 lett. a
2 La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF:
a. agli intermediari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a e b–dquater a essa sot-
toposti;
Art. 26a cpv. 1
1 Per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 che sono società svizzere di gruppi comprendenti un intermediario finanziario di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dquater, la FINMA può prevedere che il rispetto degli obblighi di cui al capitolo 2 sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.
8. Legge del 19 giugno 201515 sull’infrastruttura finanziaria
Art. 2 lett. a n. 7 e lett. j
Ai sensi della presente legge s’intende per:
a. infrastruttura del mercato finanziario:
7. un sistema di negoziazione per valori mobiliari basati sulla tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD; art. 73a);
j. informazioni privilegiateConsultazione: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta
a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD in Svizzera;
15 RS 958.1